Sentenza n. 778/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di avvio del procedimento per la nomina della terna tecnica ai fini della determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione o asservimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di terreni interessati da un procedimento espropriativo, hanno impugnato il silenzio serbato da Acquedotto Pugliese S.p.A. sull’istanza presentata il 26 novembre 2024 per l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 e per la nomina della terna tecnica incaricata della stima dell’indennità definitiva di espropriazione. Dopo l’approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione dell’indennità provvisoria e l’occupazione d’urgenza, i ricorrenti avevano rifiutato l’indennità provvisoria, indicato il proprio tecnico e inviato diffide e solleciti rimasti senza riscontro. Hanno dedotto la violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficacia e ragionevolezza dell’azione amministrativa, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’istanza dei proprietari, sorgeva in capo all’amministrazione espropriante un preciso obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001. Il decorso del termine procedimentale, nonostante le reiterate diffide, aveva determinato una violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento e ragionevolezza. L’amministrazione si è attivata soltanto a ridosso dell’udienza, documentando il 16 giugno 2026 la nomina dei periti. Poiché tale attività ha soddisfatto la pretesa sostanziale dei ricorrenti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza adottare una condanna a provvedere. La condotta tardiva dell’amministrazione, protrattasi sino a poche ore dall’udienza e idonea a costringere i ricorrenti a sostenere attività difensiva e a promuovere il giudizio, ha giustificato la condanna di Acquedotto Pugliese S.p.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 327/2001
A fronte della richiesta del proprietario che abbia rifiutato l’indennità provvisoria, la norma impone all’amministrazione espropriante di attivare il procedimento per la determinazione dell’indennità definitiva mediante nomina della terna tecnica.
art. 2 l. n. 241/1990
La protratta inerzia dell’amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento integra violazione dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
art. 73 c.p.a.
Il riferimento all’attività difensiva svolta dai ricorrenti mediante memorie contribuisce a giustificare la condanna alle spese nonostante la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il proprietario rifiuta l’indennità provvisoria di espropriazione e chiede l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, sorge in capo all’amministrazione espropriante uno specifico obbligo di provvedere sulla nomina della terna tecnica e sulla determinazione dell’indennità definitiva.
- La protratta inerzia dell’amministrazione espropriante rispetto all’istanza di attivazione del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva, oltre il termine di conclusione del procedimento e nonostante le diffide dell’interessato, viola l’art. 2 della l. n. 241/1990 e i principi di buon andamento e ragionevolezza.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, intervenuta nel corso del giudizio sul silenzio e idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenienza del provvedimento richiesto a ridosso dell’udienza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando la sua inerzia abbia reso necessario il giudizio e abbia costretto il ricorrente a svolgere attività difensiva.
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