Ordinanza n. 531/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Pisa con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della Questura di Pisa, della durata di otto anni, relativo all'accesso a luoghi e manifestazioni calcistiche in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, i provvedimenti della Questura di Pisa con cui gli era stato vietato per otto anni l'accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio dei campionati nazionali professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana disputate sul territorio nazionale e negli altri Stati dell'Unione europea. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la documentazione fotografica prodotta dalle amministrazioni dimostrasse la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente poste in essere. Tale circostanza è stata considerata idonea a integrare i presupposti del DASPO, evidenziando una partecipazione agli episodi anche mediante una funzione rafforzativa o agevolativa rispetto ai comportamenti connotati da violenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali del processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione del DASPO, la partecipazione a un contesto predisposto a condotte aggressive può integrare i relativi presupposti anche quando il soggetto svolga una funzione soltanto rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte direttamente violente.
- In sede cautelare, la documentazione fotografica può essere valorizzata come elemento dimostrativo della presenza del destinatario in un contesto preparatorio o funzionale a episodi aggressivi, ai fini della verifica sommaria dei presupposti del DASPO.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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