Sentenza n. 4633/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Cellole nell’esecuzione della sentenza che gli imponeva di attivare il potere-dovere di vigilanza edilizia sull’area di parcheggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania n. 5261 dell’11 luglio 2025, che aveva accolto il precedente ricorso avverso il silenzio del Comune e dichiarato l’obbligo dell’ente di attivare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, il potere-dovere di vigilanza edilizia in relazione a prospettate difformità urbanistiche riguardanti tredici posti auto situati in via degli Eucalipti. La precedente sentenza aveva ritenuto che l’istanza del privato contenesse sia una richiesta di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia sia una richiesta di accesso agli atti, e che la nota comunale fondata sull’opposizione del controinteressato fosse riferibile soltanto all’accesso, non anche all’obbligo di controllo e repressione degli eventuali illeciti edilizi. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la comunicazione e notificazione della sentenza l’11 luglio 2025 e il decorso del termine assegnato, il Comune non avrebbe né avviato né concluso il procedimento di vigilanza e accertamento edilizio. Ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, comprese quelle riguardanti l’attività del commissario ad acta e l’ulteriore inerzia dell’amministrazione, debbano essere proposte nell’ambito del giudizio originario definito con la sentenza che aveva accertato l’obbligo di provvedere. La fase esecutiva di una pronuncia resa sul ricorso avverso il silenzio-inadempimento è infatti collegata senza soluzione di continuità a quel giudizio, sicché non è ammissibile un autonomo ricorso di ottemperanza per l’esecuzione della medesima sentenza. La stessa conclusione vale per la richiesta di astreinte: anche prescindendo dai dubbi sulla sua applicabilità al rito del silenzio, la penalità avrebbe dovuto essere domandata nel ricorso originario, che presenta anche una portata esecutiva. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, ancorché non passati in giudicato
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a fondamento dell’azione, ma il giudice ha ritenuto che, nel caso di sentenza resa sul ricorso avverso il silenzio, l’esecuzione debba essere fatta valere nell’ambito del giudizio originario.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
il giudice dell’ottemperanza determina le modalità di esecuzione della sentenza amministrativa non passata in giudicato e può dichiarare inefficaci gli atti adottati in violazione o elusione della pronuncia
La norma è stata richiamata per chiedere la determinazione delle modalità esecutive e la nomina di un commissario ad acta, ma la relativa domanda è stata ritenuta inammissibile se proposta con autonomo giudizio di ottemperanza rispetto al giudizio sul silenzio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione
La penalità di mora, anche ove astrattamente applicabile, deve essere richiesta nel ricorso originario avverso il silenzio, il quale assume anche una portata strettamente esecutiva.
art. 117, comma 4, c.p.a.
il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario ad acta
Le questioni relative all’esecuzione dell’obbligo di provvedere e all’eventuale inerzia dell’amministrazione o del commissario devono essere trattate nel medesimo giudizio definito con la sentenza sul silenzio, senza autonoma instaurazione di un giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza resa su ricorso avverso il silenzio-inadempimento accerta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la fase esecutiva della pronuncia resta collegata senza soluzione di continuità al giudizio originario; le contestazioni relative alla mancata o inesatta esecuzione devono quindi essere proposte in quel medesimo giudizio e non mediante un autonomo ricorso di ottemperanza.
- L’autonomo ricorso di ottemperanza è inammissibile quando è diretto esclusivamente a ottenere l’esecuzione di una sentenza che ha imposto all’amministrazione di provvedere nell’ambito di un giudizio sul silenzio-inadempimento.
- La richiesta di nomina di un commissario ad acta o di altre modalità esecutive deve essere sottoposta al giudice del giudizio originario sul silenzio, competente a conoscere anche delle questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto e all’eventuale ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ove richiesta in relazione all’obbligo di provvedere accertato in un giudizio sul silenzio, deve essere domandata nel ricorso originario e non con un successivo autonomo giudizio di ottemperanza.
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