Cassazione Penale, Sentenza n. 43245/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siena che ha convalidato il decreto del Questore (22.04.2023) che imponeva a Ciani un divieto quinquennale di accesso a impianti sportivi dove si svolgono manifestazioni calcistiche e l'obbligo di presentarsi presso il Commissariato durante le partite della AS Roma. Il provvedimento era fondato su un episodio in cui, al ritorno dalla trasferta Empoli-Roma, Ciani e un gruppo di tifosi romanisti avrebbero fatto irruzione in un autogrill, creato confusione, sottratto giochi per bambini e generi alimentari, impedendo il controllo e ponendo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha contestato: 1) la non riconducibilità del fatto alle ipotesi dell'art. 6 L. 401/1989 (mera sottrazione di beni di modico valore non giustificherebbe il Daspo); 2) la mancanza delle ragioni di necessità e urgenza; 3) l'applicazione della recidiva amministrativa su fatti remoti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la convalida del provvedimento: la condotta va valutata nel contesto collettivo e intimidatorio (l'irruzione e la confusione generata fanno acquisire rilevanza di pericolo per l'ordine pubblico anche se il valore dei beni sottratti è modesto); il termine "in occasione" dell'art. 6 è interpretato largamente come "pretesto" o "momento/opportunità" e non richiede coincidenza spaziale o temporale stretta con la manifestazione sportiva; sulla necessità/urgenza il ricorrente non ha provato che il provvedimento sia stato eseguito prima dell'intervento del magistrato; la doglianza sulla recidiva amministrativa è stata dichiarata generica e quindi inammissibile. Spese processuali a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 6 L. 401/1989
Il termine "in occasione" va inteso in senso ampio come "pretesto" o "momento/opportunità" collegato alla manifestazione sportiva e non impone coincidenza spaziale o temporale stretta; la norma consente misure preventive quando sussista un nesso causale immediato/univoco con la manifestazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la regolamentazione delle spese processuali: le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Principio giurisprudenziale sulla nozione di "in occasione" (giurisprudenza di legittimità citata)
La giurisprudenza consolidata ammette l'applicazione di misure preventive anche per atti violenti o intimidatori posti in essere in momenti o luoghi diversi dalla manifestazione, purché esista un nesso causale e funzionale con la competizione sportiva (es. sentenze Sez. 3 nn. citate nel testo).
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità ai fini del Daspo deve considerare il contesto collettivo e le modalità dell'azione: atti compiuti in gruppo e volti a creare confusione o intimidazione possono giustificare misure anche se i singoli reati sono di modico valore.
- L'espressione "in occasione" relativa a manifestazioni sportive è da interpretare ampiamente: non richiede coincidenza spaziale o temporale stretta, bensì un nesso causale/teleologico con l'evento sportivo (la partita può costituire il pretesto o l'occasione).
- Per contestare la necessità e l'urgenza del provvedimento il destinatario deve dimostrare che il provvedimento è stato eseguito concretamente prima dell'intervento del magistrato; l'omessa motivazione sull'urgenza invalida il provvedimento solo se questo è già stato eseguito nei fatti.
- La qualificazione di recidiva amministrativa e il relativo impatto sulla misura vanno valutati nel contesto e motivati; eccezioni generiche alla recidiva sono inammissibili se non confrontano le specifiche motivazioni del giudice.
- Anche comportamenti tenuti lontano dallo stadio o dopo la fine della partita possono integrare i presupposti per misure preventive se si dimostra il collegamento con la manifestazione sportiva e il rischio per l'ordine pubblico.
- Chi impugna deve svolgere un'adeguata allegazione e prova sul punto centrale (es. esecuzione precedente alla convalida, mancanza di nesso con la manifestazione), altrimenti il gravame rischia il rigetto.
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