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Sentenza

Sentenza n. 1156/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 135/2023 - RG n. 471/2023 – pubblicata il 14/09/2023, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202501083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 135/2023 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad accreditare euro 2.000,00 sul costituendo borsellino elettronico, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pistoia era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 17 settembre 2023, che erano decorsi inutilmente i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che il giudicato risultava attestato dalla cancelleria in data 10 aprile 2025. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. L'ordine di esecuzione esclude la condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, perché estranea all'oggetto dell'ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici; il TAR ne ha verificato l'inutile decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'attestazione di conformità della copia della sentenza civile notificata al Ministero.

  • art. 1, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato civile e posto dal TAR in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato civile definitivo che impone alla pubblica amministrazione una prestazione puntualmente determinata, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarvisi entro un termine assegnato e adottare contestualmente le misure sostitutive necessarie per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo di esecuzione riguarda il contenuto dispositivo del giudicato e non si estende alla condanna alle spese del giudizio definito dal giudice civile quando tale statuizione esuli dall'oggetto della domanda di ottemperanza.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura per assicurare l'effettività dell'esecuzione, subordinandone l'intervento alla persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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