Cassazione Penale, Sentenza n. 4760/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la convalida del provvedimento del Questore che imponeva il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri per 5 anni. I motivi dedotti erano: 1) violazione del diritto di difesa per omesso rispetto del termine di 48 ore concesso alla difesa per depositare memorie dopo la notifica del DASPO; 2) mancata considerazione e motivazione circa la memoria difensiva depositata via PEC entro le 48 ore; 3) carenza di motivazione e violazione normativa in relazione all'obbligo di presentazione anche per le partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito gli altri. Ha affermato che la convalida disposta prima del decorso delle 48 ore, senza che fosse stato concretamente esercitato il diritto di difesa, determina nullità dell'ordinanza di convalida ex art. 178 c.p.p. Ha inoltre dichiarato nullo per mancata motivazione il provvedimento "confermativo" che assumeva l'assenza di memorie quando invece una memoria era stata depositata tempestivamente. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 13.4.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione (misura limitativa della libertà personale).
Norme richiamate
Legge 12 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO), art. 6
L'art. 6 disciplina l'obbligo di presentazione e la convalida del provvedimento: la giurisprudenza riconosce al destinatario il diritto di depositare memorie e documentazione e individua un termine di 48 ore per l'effettivo esercizio del diritto di difesa in sede di convalida
Codice di procedura penale, art. 178
La pronuncia del giudice di convalida adottata prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di difesa è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
Massime di principio
- La persona destinataria di un DASPO con obbligo di presentazione ha diritto a presentare memorie e documenti entro 48 ore dalla notifica; il giudice di convalida deve rispettare tale termine e valutare le difese prima di decidere.
- Se la convalida viene depositata prima del decorso delle 48 ore e senza che sia stato concretamente garantito il diritto di difesa, l'ordinanza è nulla e va annullata senza rinvio, con dichiarazione di inefficacia della misura limitativa della libertà personale (es. obbligo di presentazione).
- La presentazione tempestiva di memorie via PEC entro il termine deve essere presa in considerazione dal giudice; un provvedimento "confermativo" che ignora tale deposito e manca di motivazione è radicalmente nullo.
- Le misure che limitano la libertà personale (come l'obbligo di presentazione) richiedono specifica e motivata valutazione; lacune motivazionali possono portare all'annullamento della misura.
- In casi simili, se si deposita una memoria entro 48 ore, è utile documentare l'avvenuta notifica e il tempo di deposito (PEC, ricevute) per poter contestare eventuali decisioni adottate prematuramente dal giudice.
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