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Sentenza

Sentenza n. 1583/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato: - del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 4136/2016, emesso dal Tribunale di Catania il 22/09/2016, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma per capitale, pari a € 82.650,94, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.541,50, di cui 2.135,00 per compensi, e in Euro 406,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA; - dell’ordinanza del Tribunale resa inter partes, ex art. 702 bis c.p.c, emessa dal medesimo Tribunale il 22.02.2018, con la quale il Comune intimato è stato condannato al pagamento di € 5.417,67 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione dell’ordinanza e fino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202501169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo e di un’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. recanti condanne pecuniarie a carico del Comune

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 4136/2016, non opposto, relativo al pagamento di € 82.650,94 oltre interessi e spese, e dell’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 22 febbraio 2018, non impugnata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., relativa al pagamento di € 5.417,67 oltre interessi. Ha dedotto l’inadempimento del Comune, nonostante la notifica dei titoli con formula esecutiva, rispettivamente il 29 ottobre 2024 e il 17 ottobre 2024. Il ricorso è stato proposto entro il termine decennale previsto per l’azione di ottemperanza e nel rispetto del termine di deposito applicabile al rito camerale. Nel corso del giudizio è emerso che la situazione di dissesto finanziario del Comune era cessata con l’approvazione del rendiconto di gestione dell’organo straordinario di liquidazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo che il decreto ingiuntivo non opposto e l’ordinanza non impugnata costituiscano titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e delle formalità di notifica dei titoli all’amministrazione debitrice, anche ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Comune di dare completa esecuzione ai titoli entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. L’obbligo comprende la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, incluse le spese successive necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e quelle di registrazione, ma non le eventuali spese di precetto, ritenute conseguenza della scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il dirigente del servizio gestione risorse finanziarie del Comune di Riposto, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori novanta giorni dalla richiesta della parte creditrice. Il TAR ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua o comunque ostativa la sua applicazione in ragione della recente cessazione della situazione di dissesto e del ritorno del Comune in bonis. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e ulteriori esborsi documentati.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario, compresi il decreto ingiuntivo non opposto e l’ordinanza non impugnata divenuti esecutivi o definitivi.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per l’ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine decennale indicato dalla disposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disciplina del deposito del ricorso nei giudizi camerali è stata ritenuta rispettata.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La notifica dei titoli con formula esecutiva all’amministrazione debitrice rileva ai fini del decorso del termine previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché la disposizione ne esclude l’adozione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative; il TAR ha individuato tali ragioni nella recente cessazione del dissesto e nella peculiare condizione economica del Comune.

  • art. 327 c.p.c.

    La mancata impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. entro il termine previsto ha consentito di considerarla rientrante tra i titoli suscettibili di ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il commissario ad acta deve presentare la parcella, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    È stato disposto il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalla disposizione, oltre CPA e IVA se dovute.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario non opposto e di un provvedimento decisorio non impugnato nel termine di legge, purché il titolo sia divenuto esecutivo o definitivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto condanne pecuniarie dell’amministrazione, l’obbligo esecutivo comprende la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori direttamente connessi all’acquisizione della definitività del titolo e alla sua registrazione, ma non comprende le spese di precetto sostenute per la scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere disposto l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta, anche individuato presso un’amministrazione diversa da quella inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla situazione economico-finanziaria dell’amministrazione obbligata e alla recente cessazione di una condizione di dissesto, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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