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Sentenza

Sentenza n. 6701/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento dei provvedimenti nazionali e della Regione Siciliana in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202303008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti nazionali e della Regione Siciliana relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato i provvedimenti nazionali e regionali concernenti gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 30 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo provveduto al versamento in favore della Regione Siciliana della quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto del versamento della quota del 25% previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che la disciplina sopravvenuta considera assolti gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta e che l'integrale versamento estingue l'obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per tali annualità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25% assolve gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018, estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e determina il venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi pendenti relativi ai provvedimenti di ripiano.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    La disposizione individua gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici cui si riferisce la disciplina sopravvenuta.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    La disposizione è richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le fonti degli obblighi delle aziende fornitrici relativi al ripiano della spesa per dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015

    La disposizione riguarda i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la cessazione dei contenziosi in materia di ripiano.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al privato di estinguere l'obbligazione oggetto dell'impugnazione mediante il versamento di una quota ridotta e il privato effettua tale versamento, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La disciplina che prevede che l'integrale versamento della quota ridotta estingua l'obbligazione e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti comporta, per i giudizi pendenti relativi ai provvedimenti di ripiano, la definizione per improcedibilità una volta accertato il pagamento previsto dalla legge.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente e derivante dall'adempimento dell'obbligazione secondo la disciplina sopravvenuta, il giudice può definire il giudizio dichiarandone l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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