Cassazione Penale, Ordinanza n. 25845/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cioè in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che le censure formulate non erano riconducibili ai motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardavano specificamente: l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte rileva quindi l'indeducibilità dei motivi e la conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi dedotti non rientravano tra quelli tassativamente proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Indica i soli motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento; il ricorso è inammissibile se fondato su censure diverse da quelle espressamente consentite.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
cassa delle ammende
Destinataria della somma dovuta dal ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che hanno natura tassativa.
- Le censure che non attengono alla volontà dell'imputato, al rapporto tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza sono indeducibili e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità e consegue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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