Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 661/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte di appello di Bologna relativa all'ordine di espulsione disposto ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Contestava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato i presupposti per l'espulsione, in particolare non avessero considerato le attenuanti generiche concesse in primo grado, la condotta successiva al reato e il forte radicamento familiare in Italia (coniugio con cittadina italiana), operando quindi un errato giudizio di pericolosità e di bilanciamento tra interesse pubblico e vita familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto irrilevante un errore formale dell'appello del P.M. e ha confermato che l'appello si fondava sulla mancata motivazione dell'espulsione e sui precedenti penali del ricorrente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per disporre l'espulsione ex art. 86 DPR 309/1990 occorre accertare la pericolosità sociale e svolgere un bilanciamento con la posizione familiare ai sensi dell'art. 133 c.p., ma ha osservato che negli atti risultava solo il vincolo di coniugio senza alcuna prova aggiuntiva sulla stabilità del nucleo familiare o sulle conseguenze concrete dell'espulsione, onere probatorio a carico dell'interessato. Ha quindi ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello in ordine alla pericolosità e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (conseguentemente anche alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 86

    Disciplina la misura di sicurezza dell'espulsione per chi commette reati in materia di stupefacenti; la sua applicazione richiede accertamento della pericolosità sociale e un bilanciamento con interessi familiari e personali.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale che punisce condotte in materia di stupefacenti, rilevante perché i reati contestati al ricorrente sono di questa natura e costituiscono la base per valutare la pericolosità ai fini dell'espulsione.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del reo; la Corte richiede che il giudice consideri anche gli elementi di cui all'art. 133 nel procedimento di bilanciamento ai fini dell'espulsione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8

    Tutela della vita privata e familiare che deve essere bilanciata con l'interesse generale alla sicurezza pubblica quando si decide sull'espulsione di uno straniero.

  • Costituzione, art. 117

    Richiamato in connessione con l'art. 8 CEDU per sottolineare i limiti dell'ordinamento nazionale nell'adottare misure che incidono sulla vita familiare in assenza di adeguato bilanciamento.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; qui applicato per liquidare le spese e sanzionare il ricorso inammissibile.

  • disposizioni di attuazione codice proc. pen., art. 173

    Limiti dell'impugnazione in relazione al giudizio abbreviato e alle questioni dedotte in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti previsti da tale norma.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma che ha introdotto la trattazione scritta in Cassazione in determinate ipotesi; nel caso la trattazione è avvenuta per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Per disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 occorre accertare la pericolosità sociale del condannato e svolgere un concreto bilanciamento con il diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU).
  • La mera esistenza di un vincolo matrimoniale con cittadino italiano, senza ulteriori elementi fattuali sulla stabilità del nucleo o sulle conseguenze dell'espulsione, di per sé non impedisce l'adozione del provvedimento espulsivo; è onere della parte interessata allegare elementi probatori supplementari.
  • La valutazione della pericolosità deve tener conto del curriculum criminale e degli elementi previsti dall'art. 133 c.p.; le ammissioni o la condotta successiva possono attenuare ma non necessariamente elidere il giudizio di pericolosità se il quadro complessivo lo giustifica.
  • In sede di impugnazione è fondamentale specificare e documentare i profili che si intendono contestare: ricorsi generici o privi di adeguata motivazione rischiano l'inammissibilità.
  • Errori formali nell'atto di appello del P.M. non determinano automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione di merito, se il gravame nel complesso risulta fondato su presupposti utili alla decisione.
  • La Corte di cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito; se la motivazione è congrua e il ricorrente non ha introdotto new evidence, il controllo è limitato e il vizio deve essere specificamente indicato per essere valutato.
  • La presentazione di ricorsi infondati o manifestamente generici può comportare la condanna alle spese e, in casi valutati, al versamento di somme alla Cassa delle ammende, sebbene la Corte possa riconoscere l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.