Sentenza n. 134/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di revoca/rifiuto di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica P-MI/L/Q/2025/11193 – -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- in data 26.09.2025 e notificato a mezzo PEC in pari data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca/rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato, adottato per mancata conferma entro sette giorni della volontà di assumere la lavoratrice
Esito
Favorevole al ricorrente (datrice di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore di una cittadina marocchina. Il nulla osta era stato concesso, ma, prima del rilascio del visto, lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva richiesto alla datrice di lavoro la conferma della volontà di assumere la lavoratrice ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998. Decorso il termine di sette giorni senza conferma esplicita, l'Amministrazione aveva archiviato l'istanza, ritenendo rifiutato il nulla osta. La ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo l'illegittimità del rigetto fondato sul mero decorso del termine e ha documentato circostanze eccezionali, di natura medica e familiare, che avevano giustificato il ritardo nella risposta e che non erano state valutate dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, in materia di immigrazione, il mero ritardo non costituisca di per sé causa sufficiente per respingere l'istanza, poiché i termini previsti hanno natura ordinatoria. Inoltre, nel caso concreto, la ricorrente aveva adeguatamente documentato circostanze eccezionali, mediche e familiari, idonee a giustificare il ritardo; tali circostanze avrebbero dovuto essere esaminate dall'Amministrazione. Il provvedimento è stato quindi annullato nei termini motivazionali, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
essendo decorsi i sette giorni previsti dall’art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata
Il termine di sette giorni per la conferma della volontà di assumere non può essere interpretato, in materia di immigrazione, come termine rigidamente decadenziale la cui inosservanza determini automaticamente il rigetto dell'istanza, dovendo essere valutate anche eventuali circostanze eccezionali giustificative del ritardo.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, sentite le parti.
Massime di principio
- In materia di nulla osta al lavoro per cittadini stranieri, il mero decorso del termine previsto per la conferma della volontà di assumere non determina automaticamente il rigetto dell'istanza quando il termine abbia natura ordinatoria.
- Prima di rifiutare o archiviare un'istanza per mancata conferma tempestiva, l'Amministrazione deve valutare le circostanze eccezionali, adeguatamente documentate, che abbiano reso giustificabile il ritardo dell'interessato.
- L'annullamento del provvedimento amministrativo adottato senza valutare le ragioni documentate del ritardo non impedisce all'Amministrazione di riesercitare il proprio potere mediante ulteriori provvedimenti conformi ai criteri indicati dal giudice.
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