Cassazione Civile, Ordinanza n. 03583/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
Una ex dipendente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito da trattamento di fine rapporto non corrisposto, oltre ad altri importi già riconosciuti in altra sede. Il giudice delegato aveva escluso l’ulteriore credito ritenendo, sulla base della Certificazione Unica/CUD 2019 prodotta dalla stessa creditrice, che l’intero TFR fosse stato già erogato nell’anno 2018. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva valorizzato il CUD come prova dell’avvenuto pagamento. Con il ricorso per cassazione, la lavoratrice ha dedotto la violazione degli artt. 2120, 2697 e 2702 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che un documento proveniente dal datore di lavoro non può, da solo e in assenza di quietanza del lavoratore, dimostrare il pagamento del TFR. Con il secondo motivo ha inoltre censurato la statuizione sulle spese e sul contributo unificato, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato secondo il principio per cui buste paga e Certificazione Unica possono valere come prova documentale del credito da far valere verso il fallimento, ma non costituiscono, se manchi una quietanza del lavoratore-creditore, prova dell’avvenuto pagamento del credito solo perché provenienti dal datore di lavoro. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di ammissione al passivo alla luce del principio affermato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
richiamato come norma sostanziale sul trattamento di fine rapporto, rispetto al quale si discuteva la debenza del credito.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova del pagamento del credito estintivo.
art. 2702 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito a documenti provenienti dal datore di lavoro.
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l’erronea valorizzazione probatoria del CUD/CU ai fini della prova del pagamento.
art. 98 L. fall.
norma processuale per l’opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del giudice delegato.
art. 380 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel motivo sulle spese e sul contributo unificato, poi assorbito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 2751 bis n. 1 c.c.
richiamato nella ricostruzione dell’ammissione del credito privilegiato al passivo.
art. 2704 c.c.
menzionato dalla Corte nel richiamo alla giurisprudenza sulla prova documentale opponibile al fallimento.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, buste paga e Certificazione Unica possono integrare prova documentale idonea del credito del lavoratore, anche sotto il profilo dell’opponibilità al fallimento.
- La Certificazione Unica o il CUD proveniente dal datore di lavoro non costituisce, di per sé, prova dell’effettivo pagamento delle somme ivi indicate se non sia accompagnata da una quietanza del lavoratore-creditore o da altri elementi probatori univoci.
- Il documento formato o sottoscritto dal debitore può provare l’esistenza o l’ammontare del credito, ma non vale automaticamente come prova liberatoria del fatto estintivo invocato dalla parte debitrice.
- Quando il giudice di merito attribuisca al CUD valore di prova del pagamento del TFR, deve verificare se il documento attesti realmente la corresponsione oppure si limiti a riportare dati fiscali o contabili non sufficienti a provare l’adempimento.
- In presenza di contestazione del creditore sulla mancata percezione del TFR, l’onere di provare l’avvenuto pagamento resta a carico di chi lo eccepisce come fatto estintivo.
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