Cassazione Civile, Ordinanza n. 37224/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rilascio di un immobile, promosso dai proprietari contro le occupanti, che a loro volta proponevano azione autonoma per far dichiarare l'usucapione del medesimo bene. Riuniti i giudizi, il tribunale aveva accolto la domanda di usucapione, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che la disponibilità del bene fosse dovuta a mera tolleranza dei proprietari, in un contesto di stretti rapporti di parentela, e che mancasse prova di un'interversione del possesso. Le ricorrenti per cassazione hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 1803 c.c. per omessa decisione sull'esistenza di un contratto di comodato, dal quale sarebbe derivato un obbligo di restituzione; 2) violazione degli artt. 1158, 1164 e 1144 c.c. per avere la corte d'appello erroneamente escluso il possesso utile ad usucapire, nonostante il lungo godimento del bene da parte loro e dei loro danti causa, e per avere posto a loro carico l'onere di provare la tolleranza anziché gravare il proprietario di tale prova. Sostenevano inoltre che l'interversione del possesso presupponesse un titolo, cioè il comodato, sul quale il giudice di merito non si sarebbe pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la regola applicata dal giudice di merito: chi invoca l'usucapione deve provare il potere di fatto sulla cosa, il possesso e l'animus possidendi per il tempo utile; quando il potere di fatto è dimostrato, opera la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., salvo che sia provato che esso nasce come mera detenzione o disponibilità per tolleranza. La corte territoriale aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in legittimità, che il rapporto con il bene derivava da tolleranza collegata alla parentela e che i lavori e le spese straordinarie erano stati sostenuti dal proprietario, sicché mancava la prova del possesso ad usucapionem. La questione del comodato è stata ritenuta non decisiva, perché la restituzione dell'immobile discendeva comunque dall'assenza di prova dell'usucapione. Il ricorso è stato quindi respinto come inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1803 c.c.
richiamato come norma sul comodato, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esito, perché la decisione si fonda sull'assenza di prova del possesso utile all'usucapione
art. 1158 c.c.
per l'usucapione è necessario dimostrare il possesso per il tempo richiesto dalla legge
art. 1164 c.c.
richiamato in relazione alla trasformazione della detenzione in possesso e alla necessità di un mutamento del titolo
art. 1144 c.c.
la tolleranza del proprietario o possessore rende inidonea la relazione di fatto all'acquisto per possesso
art. 1141, primo comma, c.c.
quando sia provato il potere di fatto sulla cosa per il tempo utile, opera la presunzione di possesso; grava sull'altra parte la prova della detenzione o della tolleranza
art. 1141, secondo comma, c.c.
l'attore in usucapione deve dimostrare l'interversione del possesso, ove il rapporto originario fosse di detenzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
usato per dichiarare inammissibili i motivi perché contrari a principi di diritto già consolidati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Chi agisce per usucapione deve provare non solo la disponibilità materiale del bene, ma anche un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, comprensivo dell'animus possidendi, per tutto il tempo necessario all'acquisto.
- La presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. opera solo se il potere di fatto sulla cosa non sia spiegabile, sin dall'origine, come detenzione o mera disponibilità concessa dal proprietario; in tal caso grava su chi invoca il possesso la prova della natura non detentiva del rapporto.
- La tolleranza del proprietario o possessore è incompatibile con il possesso utile ad usucapire e può essere desunta dal contesto concreto, specie nei rapporti di stretta parentela, nei quali la lunga durata del godimento non basta da sola a escluderla.
- Ai fini dell'usucapione, la mera gestione o manutenzione del bene non è di per sé sufficiente a dimostrare il dominio esclusivo, se gli elementi complessivi del caso indicano un godimento consentito e non un possesso pieno e autonomo.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla carenza di prova del possesso utile all'usucapione, la dedotta esistenza di un comodato può risultare non decisiva se la ratio decidendi è già integralmente sorretta dall'assenza del requisito possessoriamente rilevante.
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