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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda lo scioglimento di due comunioni ereditarie e la liquidazione di un'indennità per i frutti non goduti relativi all'uso esclusivo di beni facenti parte dell'asse ereditario. La corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha disposto la divisione e ha condannato alcuni coeredi al pagamento di una somma in favore di una coerede, ritenendo provato che essi avessero occupato in via esclusiva un appartamento sito in Alghero e abbia escluso il protrarsi di tale occupazione oltre il periodo 1989-1996, nonché limitando il riconoscimento a quella sola annualità e negando ulteriori importi per il periodo successivo. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che dagli atti di causa e dalle dichiarazioni dei resistenti risultava un uso esclusivo protratto fino al 2014 e che per un terreno in località Fangal l'indennità versata non sarebbe stata integralmente corrisposta; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria del credito riconosciuto, domanda che la stessa ricorrente ammetteva di aver formulato solo nelle comparse conclusionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che il fatto storico relativo alla durata dell'occupazione esclusiva fosse stato comunque esaminato e valutato dalla corte territoriale, la quale aveva attribuito maggiore attendibilità ai resoconti del custode giudiziario rispetto alle diverse allegazioni della parte, sicché non ricorreva il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; inoltre ha ribadito che non è consentito alla Cassazione procedere a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio. Quanto al secondo, ha osservato che la domanda di rivalutazione era stata introdotta tardivamente nelle comparse conclusionali e pertanto non imponeva una pronuncia ex art. 112 c.p.c.; ha inoltre precisato che il credito per frutti civili costituisce debito di valuta, non automaticamente rivalutabile, e che l'eventuale pregiudizio da ritardo può semmai essere fatto valere come maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., domanda concettualmente distinta dalla rivalutazione monetaria. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    il vizio sussiste solo se la circostanza oggettiva decisiva non sia stata affatto esaminata; non ricorre quando il fatto storico sia stato valutato dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omissione di pronuncia quando la domanda sia stata formulata tardivamente e quindi non sia devoluta al giudice.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    per le obbligazioni di valuta il ritardo nell'adempimento non comporta rivalutazione automatica; il pregiudizio inflattivo può rilevare solo come maggior danno, se provato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è configurabile quando il fatto storico dedotto sia stato comunque oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, anche se con apprezzamento non condiviso dalla parte.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove, poiché la selezione degli elementi istruttori attendibili e concludenti spetta al giudice di merito.
  • La domanda proposta oltre il momento processuale utile non impone al giudice alcuna pronuncia nel merito, poiché non entra validamente nel thema decidendum.
  • Il credito per frutti civili conseguenti al godimento della cosa ha natura di debito di valuta e non è soggetto a rivalutazione automatica; l'eventuale perdita da ritardo va fatta valere, se del caso, come maggior danno da ritardato pagamento.
  • La domanda di maggior danno da ritardo e la domanda di rivalutazione monetaria non sono sovrapponibili, avendo presupposti e contenuto diversi.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniMora
RamiSuccessioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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