Cassazione Penale, Sentenza n. 09047/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del concorso formale tra il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); 2) omissione della declaratoria di prescrizione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), contestato con aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5), che incideva sul termine massimo di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo e inammissibile nel resto. Ha ritenuto infondata e/o generica la censura sul concorso tra maltrattamenti e violenza sessuale, confermando la decisione del giudice di merito sulla autonomia delle condotte. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione delle lesioni: alla data della pronuncia in udienza il termine massimo di prescrizione era decorso, pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 582 c.p. (estinto per prescrizione) ed ha eliminato la corrispondente porzione di pena. Procedendo all'emendamento in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p., la Corte ha rideterminato la pena complessiva in anni quattro e mesi cinque di reclusione. Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
Il reato di maltrattamenti tutela un bene giuridico diverso dalla libertà sessuale; può essere realizzato anche mediante atti sessuali, ma non sempre si identifica con il reato di violenza sessuale: l'assorbimento si verifica solo in caso di piena coincidenza delle condotte.
art. 609-bis c.p.
La violenza sessuale costituisce reato autonomo che può concorrere con il reato di maltrattamenti qualora le condotte sessuali ledano anche la libertà di autodeterminazione e non siano l'unica o strumentale manifestazione della condotta vessatoria.
art. 582 c.p.
Il delitto di lesioni, così come contestato nel caso concreto, è stato dichiarato estinto per prescrizione alla data del dispositivo; la parte di pena ad esso riferita è stata eliminata.
art. 576, primo comma, n. 5), c.p.
L'aggravante contestata (n.5) era stata riferita in fatto unitamente ai maltrattamenti; la Corte richiama la disciplina sulla "contestazione in fatto" e rileva che, pur applicandosi l'aumento della metà del massimo edittale, il termine di prescrizione è comunque decorso.
art. 585 c.p.
Prevede l'aumento di pena da un terzo alla metà per le circostanze indicate; la Corte ha considerato l'incremento ai fini del calcolo della prescrizione ma ha constatato il decorso del termine massimo.
art. 159 c.p. / legge n. 103 del 2017 / legge n. 134 del 2021
La Corte ha precisato che le modifiche normative citate (cd. "riforma Orlando" e successiva) non si applicano al caso perché le lesioni sono contestate come commesse in epoca precedente all'1/1/2020; dunque rilevano le regole transitorie e la disciplina previgente per il calcolo della prescrizione.
art. 620, lett. l), c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di emendare il vizio direttamente in sede di legittimità quando si tratta di un calcolo della pena che non comporta esercizio di discrezionalità, come avvenuto nel caso per la rideterminazione della pena complessiva.
Sezioni Unite, sentenza "Sorge" n. 24906 del 18/04/2019
Fornisce la definizione e i limiti della "contestazione in fatto" delle circostanze aggravanti: la contestazione è ammissibile se la formulazione descrive con sufficiente chiarezza e precisione gli elementi fattuali che costituiscono la circostanza, garantendo il diritto di difesa; la Corte ha applicato questo principio nel valutare l'aggravante contestata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3 e Sez. 1: nn. 22850/2007, 45459/2008, 40663/2015, 35700/2020, 13349/2012 e altre)
La giurisprudenza richiamata chiarisce i confini tra maltrattamenti e violenza sessuale: il concorso è possibile quando le condotte presentano autonomia anche parziale; l'assorbimento opera solo in caso di piena coincidenza e di mera reiterazione degli atti finalizzati esclusivamente alla violenza sessuale.
Massime di principio
- Il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) possono concorrere quando le condotte sessuali non costituiscono l'unica o strumentale realizzazione degli atti vessatori; l'assorbimento è eccezionale e richiede piena coincidenza fattuale.
- La "contestazione in fatto" delle circostanze aggravanti è ammissibile purché la formulazione dell'imputazione riporti in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi di fatto costitutivi della circostanza, così da garantire il diritto di difesa.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto della disciplina normativa applicabile in base alla data di commissione del reato; le riforme successive possono avere regole transitorie che ne delimitano l'applicabilità.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione e, se il diverso risultato richiede solo un calcolo della pena senza esercizio di discrezionalità, procedere alla rideterminazione della pena in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p.
- Le doglianze generiche o limitate a rimandi a principi senza un'effettiva specificazione della violazione sono inammissibili per genericità.
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