Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3518/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 30/2025, pubblicata in data 21/01/2025 del Tribunale del Lavoro di Pavia.

Giustizia amministrativa202601458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante la notificazione del titolo in data 19 dicembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza, neppure parzialmente. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'iter di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Pavia. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza a istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricato di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e di provvedere all'esecuzione nei successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, il creditore può agire per l'ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, il mancato adempimento di una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza e legittima il creditore a proporre ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito risultante dal titolo e non dimostra l'avvenuto pagamento, neppure parziale, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale della sentenza entro un termine determinato.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è legittima quale misura conseguente all'eventuale persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale; il commissario esercita i propri poteri su istanza del creditore e nei limiti dell'incarico conferito.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.