Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15539/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurime cessioni di sostanza stupefacente a favore di un determinato acquirente. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata e gli atti processuali non consentirebbero di ritenere provata la responsabilità, soprattutto perché nella perquisizione personale e veicolare non era stato rinvenuto il denaro indicato dal teste come corrispettivo della cessione (250 euro). La censura, in sostanza, mirava a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché privo di specificità, assertivo e sostanzialmente volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha osservato che la Corte di appello aveva già dato conto degli elementi probatori a carico dell'imputato e aveva logicamente spiegato il mancato rinvenimento del denaro, rilevando che l'intervento della polizia era avvenuto al momento dello scambio, sulla base di pregressi accertamenti di attività di spaccio già osservata in appostamento, impedendo così la materiale consegna della somma. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità contestata per plurime cessioni.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la pluralità delle cessioni in continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    evocato implicitamente nel controllo di legittimità sulla motivazione e sulla tenuta del quadro probatorio, senza possibilità di rivalutazione delle prove in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, si limiti a contestare in modo generico la ricostruzione dei fatti e a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • La censura è priva di specificità quando non individua puntuali travisamenti delle risultanze processuali valorizzate nella sentenza impugnata e si risolve in una critica meramente assertiva.
  • Il mancato rinvenimento del denaro indicato come prezzo della cessione non è di per sé decisivo se la sentenza di merito ne fornisce una spiegazione plausibile e coerente con la dinamica dell'intervento della polizia giudiziaria.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando dà conto degli elementi probatori della responsabilità e confuta logicamente le deduzioni difensive, salvo vizi effettivi e specificamente dedotti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.