Sentenza n. 212/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Crea Gestioni S.r.l. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acea Molise S.r.l. Già Crea Gestioni S.r.l. il 26/7/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acea Molise S.r.l. già Crea Gestioni S.r.l. il 23/12/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n.495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3, di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e di anticipazione finanziaria per la mitigazione dell'aumento del costo dell'energia elettrica.
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti per l'annullamento delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR, n. 229/2022/R/IDR e n. 495/2022/R/IDR, concernenti rispettivamente l'approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3 per il periodo 2020-2023, l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il riesame di alcuni criteri in ottemperanza a precedenti ordinanze del TAR Lombardia e la riapertura dei termini per un'anticipazione finanziaria destinata a mitigare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia elettrica. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall'impugnazione, in ragione dell'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale successiva alla proposizione dei ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato di non poter più trarre alcuna utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che al momento della proposizione dei ricorsi l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non fosse chiaro e univoco e che la definizione delle questioni fosse intervenuta solo con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025. Ha inoltre rilevato che le pronunce invocate dall'amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale della ricorrente erano successive alla proposizione del ricorso e non giustificavano quindi una condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta derivante dalla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 2, ultima parte, c.p.a.
compensazione delle spese di lite
La non univocità dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso e la successiva definizione delle questioni possono giustificare la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, anche quando il giudizio non sia stato ancora deciso nel merito.
- Ai fini della regolazione delle spese, la sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la soccombenza virtuale della parte privata quando, al momento della proposizione del ricorso, la questione controversa era oggetto di un indirizzo giurisprudenziale non chiaro e univoco.
- La sopravvenienza di pronunce giurisprudenziali successive alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese, se tali pronunce hanno contribuito a definire soltanto successivamente l'orientamento applicabile alla controversia.
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