Cassazione Penale, Sentenza n. 34942/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva su una richiesta in sede esecutiva volta a modificare la valutazione della durata dell'affiliazione all'associazione mafiosa e il relativo trattamento sanzionatorio. In particolare si chiedeva di rivedere la fissazione della durata della condotta partecipativa che, nel giudizio di primo grado, era stata accertata fino alla data della sentenza di primo grado (28/05/2019). Si è altresì discusso se l'onere della prova dovesse essere ridistribuito in sede esecutiva, ma tale questione non era stata contestata nel merito durante il giudizio di cognizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta del ricorrente in sede esecutiva, ritenendo che non sia ammesso al giudice dell'esecuzione rivalutare fatti e profili di merito già definitivamente accertati dal giudice della cognizione. È stato inoltre richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato per finalità esecutive, ma non può modificare l'oggetto dell'accertamento definitivo (durata dell'affiliazione, tempus commissi delicti, recidiva, continuazione). Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
normativa introdotta nel 2015
La normativa del 2015 è stata applicata correttamente al periodo fino alla sentenza di primo grado; la legge è stata ritenuta pertinente al trattamento sanzionatorio già definito in sede di cognizione.
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014 (Raia, rv. 261087)
Richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato per trarne gli elementi necessari all'esecuzione, senza però estendere o rivedere gli accertamenti di merito definitivamente pronunciati.
Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013 (Rv. 256021)
Evidenziato il divieto, in sede esecutiva, di rivalutare profili di recidiva accertati in sede di cognizione.
Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021 (Petrone, Rv. 282001-01)
Confermato che non è consentito al giudice dell'esecuzione modificare pronunce già rese dal giudice della cognizione in tema di continuazione tra reati.
Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021 (Piacenti, Rv. 281443-01)
Affermato che in sede esecutiva non è ammessa la modifica della data del commesso reato (tempus commissi delicti) stabilita con sentenza passata in giudicato, anche se l'imputazione non indicava esattamente la data finale.
Massime di principio
- Se una circostanza di fatto rilevante (es. durata dell'affiliazione mafiosa, data del reato, recidiva, continuazione) è stata accertata con sentenza di merito passata in giudicato e non è stata oggetto di contestazione nei gradi di giudizio, il giudice dell'esecuzione non può riesaminare o modificare quell'accertamento.
- Il giudice dell'esecuzione può e deve interpretare il contenuto e i limiti del giudicato per finalità esecutive, ma tale attività non può trasformarsi in una rivalutazione del merito già definito.
- Richieste nuove o di modifica dell'accertamento che incidono sulla qualificazione e sulla durata della condotta devono essere presentate e discusse nella fase di cognizione; non è la sede esecutiva per acquisire nuovi esiti probatori su fatti già giudicati definitivamente.
- L'onere della prova resta rilevante solo se oggetto di contestazione: se una questione non è stata sollevata durante il giudizio di cognizione, in sede esecutiva non ha senso riaprire la distribuzione dell'onere probatorio.
- Per ottenere una diversa valutazione su aspetti sostanziali della condanna (es. estensione temporale del reato associativo) è necessario proporre i rimedi nelle sedi e nei termini previsti prima che la sentenza diventi irrevocabile.
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