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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5976/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la nullità assoluta del processo per mancata partecipazione personale, deducendo che la notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione era stata eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario senza che sussistesse un effettivo rapporto professionale o prova che gli imputati avessero avuto conoscenza del procedimento; inoltre si deduceva l'assenza della querela valida (mancanza della volontà di punizione) che renderebbe irrilevante la procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, ai fini del riesame, il vizio denunciato sulla notifica al difensore d'ufficio senza prova dell'effettivo rapporto professionale; tuttavia ha concluso che il reato si era estinto per prescrizione il 17 ottobre 2021 (termine di sette anni e mezzo calcolato applicando gli artt. 157, co.1 e 161, co.2 c.p.), e in mancanza di cause di sospensione riconducibili all'art. 129, co.2 c.p.p. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte aggiunge che, ove ricorra il proscioglimento per mancanza di querela, questo sarebbe più favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione, richiamando la giurisprudenza sul valore tecnico della dizione denuncia-querela.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dei motivi di ricorso per cassazione; qui il ricorso è stato proposto nei limiti richiesti da tale disposizione

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di notificare atti all'imputato presso il difensore domiciliatario; la Corte ha affermato che tale notifica è nulla se non è dimostrata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato

  • art. 157, primo comma, cod. pen.

    art. 157, primo comma cod. pen.

    Disciplina la prescrizione dei reati; congiuntamente ad art. 161 c.p. ha permesso di calcolare il termine di prescrizione applicabile al fatto

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    art. 161, secondo comma cod. pen.

    Concorre al computo del termine prescrizionale; la Corte ha applicato queste norme per stabilire la cessazione del reato per prescrizione il 17/10/2021

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito alle cause che possono impedire l'annullamento senza rinvio o incidere sulla dichiarazione di estinzione; la Corte ha escluso l'evidenza di cause riconducibili a questa norma che giustificassero diversa decisione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attiene a disposizioni processuali straordinarie in periodo emergenziale

Massime di principio

  • La notifica di atti processuali all'imputato tramite il difensore domiciliatario è nulla se non è dimostrata l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altra prova certa della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; tale nullità è assoluta e può essere dedotta in ogni stato e grado.
  • Quando esista un vizio di notifica che annulla il processo, occorre comunque verificare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione: se il reato si è estinto, la sentenza va annullata senza rinvio.
  • Nel confronto fra soluzioni favorevoli all'imputato, il proscioglimento per mancanza di querela è da considerarsi più favorevole della declaratoria di estinzione per prescrizione o amnistia; pertanto il giudice deve valutare anche la configurazione della querela/denuncia-querela e la concreta volontà di punizione.
  • Per calcolare la prescrizione è necessario verificare termini base (art. 157 c.p.) e gli eventuali eventi che sospendono o interrompono la prescrizione (art. 161 c.p. e altre norme); l'assenza di cause di sospensione comporta l'effetto estintivo previsto.
  • In caso di notifica a difensore d'ufficio che dichiari di non aver instaurato rapporto con l'imputato, il giudice deve richiedere prove della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la mera domiciliazione formale non è sufficiente.
  • Se si prospetta una simile situazione, è utile produrre in giudizio ogni elemento che attesti la mancata conoscenza degli atti (ad es. tentativi documentati di contatto non andati a buon fine) e verificare tempestivamente termini prescrizionali per evitare l'estinzione del reato.

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