Risoluzione n. 167 del 25/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il rimborso può riguardare i soli interessi pagati in eccesso per tassa automobilistica, perché si tratta di indebito versamento. Tuttavia, il limite minimo rimborsabile di 12 euro va verificato per ciascun autoveicolo: se l’eccedenza riferita al singolo veicolo non supera tale soglia, non spetta alcun rimborso, anche se il versamento complessivo è stato effettuato in un’unica soluzione.
Rimborso di interessi indebitamente versati su tasse automobilistiche e soglia minima di 12 euro
Rimborso di interessi indebitamente versati sulle tasse automobilistiche
La risoluzione esamina una richiesta di consulenza giuridica relativa all’art. 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in tema di pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare. Il caso riguarda una società di leasing che ha versato interessi in misura superiore al dovuto sulle tasse automobilistiche relative a una flotta di autoveicoli, per un importo complessivo di circa 5.000 euro, ma con eccedenze riferite ai singoli veicoli pari a pochi euro.
Quesiti posti
L’istante chiede se:
- sia corretto richiedere il rimborso dei soli interessi, lasciando fermi l’importo della tassa automobilistica e le sanzioni, che risultano corretti;
- sia rimborsabile l’intera somma con un unico ordinativo, considerando che gli interessi riferiti a ciascun autoveicolo non superano il limite minimo rimborsabile di 12 euro previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 289/2002.
Soluzione interpretativa prospettata dalla Direzione regionale
La Direzione regionale osserva che il titolo del rimborso è l’indebito versamento, sicché non vi sarebbero ostacoli a riconoscere il rimborso dei soli interessi. Quanto al secondo quesito, ritiene che, poiché il pagamento è stato effettuato da un unico soggetto persona giuridica mediante un unico bonifico e con indicazione analitica delle targhe, non operi il limite minimo rimborsabile e sia quindi corretto il rimborso dell’intero importo degli interessi indebitamente versati con un solo ordinativo a favore di ALFA.
Competenza dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui dal 1º gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario. Dal 1999 l’Agenzia gestisce pertanto solo le tasse automobilistiche erariali dovute dai residenti in Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta e Sicilia, salvo in quest’ultima regione le funzioni connesse alla riscossione. In questo ambito, l’Agenzia ritiene di essere competente a fornire l’interpretazione richiesta, richiamando la circolare 5 ottobre 2005, n. 43.
Rimborso dei soli interessi
Sul primo quesito, la risoluzione richiama la distinzione tra:
- rimborsi derivanti dall’eccedenza di acconti e altri versamenti provvisori rispetto all’imposta definitivamente dovuta;
- rimborsi relativi a pagamenti non dovuti sin dall’origine.
Se la società di leasing ha effettivamente liquidato interessi in misura superiore a quella dovuta, si configura un indebito versamento e sussiste il titolo per chiederne il rimborso. Non rileva, ai fini del diritto al rimborso, che il pagamento non dovuto derivi dall’erronea liquidazione degli interessi anziché della tassa automobilistica o delle sanzioni. Ne consegue che è ammissibile la richiesta di rimborso dei soli interessi, purché effettivamente indebitamente versati.
Limite minimo rimborsabile e riferimento al singolo veicolo
Sul secondo quesito, l’Agenzia precisa che il presupposto ordinario della tassa automobilistica è l’iscrizione dei veicoli e degli autoscafi nei pubblici registri, da cui deriva che il tributo è dovuto per ciascun veicolo o autoscafo iscritto. Da ciò discende che:
- il titolare dell’eventuale diritto al rimborso dei maggiori interessi versati è la società di leasing, non ALFA, qualificata come mero incaricato alla riscossione;
- l’indebito versamento va riferito a ciascun autoveicolo, e allo stesso modo va applicato il limite minimo rimborsabile di 12 euro previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 289/2002, in ragione di esigenze di economicità.
Irrilevanza dell’unico versamento complessivo
La risoluzione afferma espressamente che non assume rilievo la circostanza che il versamento sia stato eseguito in un’unica soluzione dalla società di leasing. Il controllo del limite di 12 euro va effettuato con riguardo al singolo veicolo: se l’eccedenza riferita a ciascun autoveicolo non supera tale soglia, nessun importo deve essere rimborsato al richiedente, anche se il totale complessivo degli interessi indebitamente versati è significativo.
Indicazione finale
La risoluzione conclude che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.
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