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Risoluzione

Risoluzione n. 166 del 22/06/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 166/E del 22 giugno 2009 chiarisce che la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri può beneficiare del regime agevolato dell'art. 20 della legge n. 10/1977, con imposta di registro in misura fissa ed esenzione da ipotecaria e catastale, se l'atto è espressamente previsto come attuazione di una convenzione urbanistica ai sensi della normativa richiamata.

Trattamento fiscale della cessione al Comune di opere di urbanizzazione

Cessione di opere di urbanizzazione e regime fiscale agevolato

La Risoluzione n. 166/E del 22 giugno 2009 esamina il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicabile all'atto con cui una società cede a un Comune opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito di un piano urbanistico. Il documento conclude che, in presenza di specifiche condizioni, la cessione può rientrare nel regime agevolato previsto dall'art. 20 della legge 20 gennaio 1977, n. 10, con richiamo all'art. 32, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Il quesito del contribuente

La società ALFA aveva stipulato nel 2004 una convenzione con il Comune per l'attuazione di un piano urbanistico denominato "Piano Attuativo sottozona commerciale", successivamente integrato nel 2007 con una variante. In forza di tali accordi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la società si era obbligata a cedere al Comune le opere di urbanizzazione realizzate.

L'interpellante chiedeva se anche tale cessione potesse beneficiare del regime di favore previsto dall'art. 32, secondo comma, del DPR n. 601/1973, richiamato dall'art. 20 della legge n. 10/1977, regime che prevede:

  • imposta di registro in misura fissa;
  • esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

La soluzione proposta dal contribuente

La società riteneva applicabile l'agevolazione anche all'atto di trasferimento in favore del Comune, fondando la propria posizione su più argomenti:

  • non vi sarebbe ragione logico-giuridica per escludere dall'agevolazione gli atti di trasferimento esecutivi di obblighi assunti in convenzione urbanistica;
  • nella prassi delle convenzioni urbanistiche è frequente che il privato realizzi le opere a scomputo, totale o parziale, degli oneri di urbanizzazione;
  • la risoluzione ministeriale 3 gennaio 1983, n. 250666 avrebbe esteso le agevolazioni agli atti posti in essere in attuazione delle convenzioni;
  • lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 49-2006/T avrebbe ritenuto applicabile l'art. 32, secondo comma, del DPR n. 601/1973 anche agli atti con cui il titolare del permesso di costruire si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, con acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune;
  • l'art. 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 avrebbe escluso da rilevanza IVA la cessione ai Comuni di aree o opere di urbanizzazione a scomputo di contributi o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Il quadro normativo richiamato dall'Agenzia

L'Agenzia ricostruisce il sistema normativo rilevante:

  • l'art. 11 della legge 27 gennaio 1977, n. 10, poi trasfuso nell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, consente al soggetto che ottiene la concessione di edificare di obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti;
  • le convenzioni possono prevedere che le opere siano poi cedute al Comune che ha rilasciato la concessione;
  • l'art. 51 della legge n. 342/2000 stabilisce che la cessione ai Comuni di aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, non è rilevante ai fini IVA;
  • l'art. 20 della legge n. 10/1977 dispone che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla legge si applica il trattamento tributario dell'art. 32, secondo comma, del DPR n. 601/1973.

L'Agenzia precisa inoltre che, a seguito del riordino normativo operato dal DPR n. 380/2001, il richiamo dell'art. 20 della legge n. 10/1977 deve intendersi riferito all'art. 16, comma 2, del Testo unico dell'edilizia, che ha riproposto la disciplina già contenuta nell'art. 11 della legge n. 10/1977.

Principio affermato e condizioni per l'agevolazione

Secondo la risoluzione, la cessione con cui la società costruttrice trasferisce al Comune le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri può rientrare nella previsione agevolativa soltanto se e nella misura in cui:

  • sia espressamente contemplata in un'apposita convenzione stipulata con il Comune;
  • la convenzione sia stata conclusa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 10/1977, ora art. 16, comma 2, del DPR n. 380/2001;
  • la cessione costituisca un adempimento di attuazione della medesima convenzione.

L'Agenzia richiama la risoluzione del Ministero delle Finanze 3 gennaio 1983, n. 250666, sottolineando che l'espressione generica "convenzioni" contenuta nell'art. 20 della legge n. 10/1977 comprende anche gli atti che danno attuazione alla convenzione stessa. In caso contrario, limitando il beneficio alla sola stipula della convenzione e non anche agli atti esecutivi, verrebbe vanificata la ratio agevolativa della norma.

Esito finale

Quando ricorrono le condizioni indicate, l'atto di trasferimento delle opere di urbanizzazione al Comune può essere:

  • assoggettato all'imposta di registro in misura fissa;
  • esente dalle imposte ipotecaria e catastale.

La risoluzione si chiude con l'invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.

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