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direttiva

Direttiva 2004/45

Direttiva 2004/45/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/45/CE della Commissione modifica la direttiva 96/77/CE aggiornando i requisiti di purezza di alcuni additivi alimentari. Le modifiche riguardano soprattutto la carragenina e l’alga eucheuma trasformata, per limitare la presenza di frazioni a basso peso molecolare, e introducono specifiche per nuovi additivi autorizzati dalla direttiva 2003/114/CE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° aprile 2005, con una norma transitoria che consente l’esaurimento delle scorte per i prodotti già immessi o etichettati prima di tale data.

Modifica dei requisiti di purezza specifici per alcuni additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, con aggiornamento dell’allegato della direttiva 96/77/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche ai requisiti di purezza per gli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 96/77/CE. Incide in particolare sugli additivi carragenina (E 407), alga eucheuma trasformata (E 407a), poli-1-decene idrogenato (E 907), diacetato di glicerile (E 1517) e alcol benzilico (E 1519). È prevista una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005 non conformi alle nuove disposizioni.

Modifica dei requisiti di purezza per alcuni additivi alimentari

La direttiva 2004/45/CE della Commissione interviene sulla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. L’atto nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di adeguare le specifiche alla luce del parere scientifico del 5 marzo 2003 e di introdurre le specifiche di purezza per taluni nuovi additivi autorizzati.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione richiama la direttiva 89/107/CEE, base per l’armonizzazione della disciplina degli additivi alimentari, e la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. In particolare, per carragenina e alga eucheuma trasformata viene sottolineata la necessità di limitare al minimo possibile la presenza di carragenina a basso peso molecolare. La direttiva tiene inoltre conto delle specifiche del Codex Alimentarius elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti degli additivi alimentari (CMEAA).

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda gli Stati membri, tenuti ad aggiornare il diritto interno in materia di additivi alimentari. Sul piano materiale, la modifica opera sui criteri di purezza applicabili a:

  • carragenina (E 407)
  • alga eucheuma trasformata (E 407a)
  • poli-1-decene idrogenato (E 907)
  • diacetato di glicerile (E 1517)
  • alcol benzilico (E 1519)

Modifiche alle specifiche di carragenina ed alga eucheuma trasformata

L’allegato alla direttiva 96/77/CE viene sostituito, per quanto riguarda E 407 ed E 407a, con testi più dettagliati che definiscono origine, caratteristiche e requisiti di purezza. Per la carragenina si precisa che:

  • è ottenuta per estrazione acquosa da alghe rosse delle famiglie Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae;
  • i soli precipitanti organici autorizzati sono metanolo, etanolo e propan-2-olo;
  • non deve essere idrolizzata o chimicamente degradata;
  • la frazione di carragenina a basso peso molecolare, con peso molecolare inferiore a 50 kDa, non può superare il 5%.

Per l’alga eucheuma trasformata si richiede che il prodotto sia ottenuto da Eucheuma cottonii ed Eucheuma spinosum mediante trattamento alcalino con KOH, lavaggio ed essiccamento, con possibile ulteriore depurazione tramite alcoli autorizzati. Anche in questo caso la carragenina a basso peso molecolare non può superare il 5%.

Per entrambe le sostanze sono fissati limiti puntuali su:

  • tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo: non più dello 0,1% singolarmente o in combinazione
  • viscosità a 75 °C: non meno di 5 mPa.s
  • perdita all’essiccamento: non più del 12%
  • solfato: tra il 15% e il 40%
  • ceneri: tra il 15% e il 40%
  • ceneri insolubili in soluzione acida: non più dell’1%
  • sostanze insolubili in soluzione acida: non più del 2% per E 407 e tra l’8% e il 15% per E 407a
  • arsenico, piombo, mercurio e cadmio: limiti in mg/kg espressamente indicati
  • controlli microbiologici: conteggio totale della placca, lieviti e muffe, E. coli negativo in 5 g e Salmonella spp. negativa in 10 g

Nuove specifiche per il poli-1-decene idrogenato (E 907)

La direttiva inserisce la voce E 907 dopo E 905. Il testo definisce il prodotto come poli-1-decene idrogenato, con formula generale C10nH20n+2 per n = 3–6 e peso molecolare medio 560. La composizione deve essere non inferiore al 98,5% di poli-1-decene idrogenato, con distribuzione oligomerica prefissata.

I requisiti di purezza comprendono:

  • viscosità tra 5,7 × 10-6 e 6,1 × 10-6 m2/s a 100 °C
  • composti con numero di carbonio inferiore a 30: non più dell’1,5%
  • sostanze facilmente carbonizzabili: assenza di imbrunimento significativo dopo il test con acido solforico
  • nichel: non più di 1 mg/kg
  • piombo: non più di 1 mg/kg

Specifiche per diacetato di glicerile (E 1517) e alcol benzilico (E 1519)

La direttiva introduce anche le voci E 1517 ed E 1519.

Per il diacetato di glicerile, indicato anche come diacetina, sono riportati:

  • composizione essenzialmente costituita da una miscela di diacetati di glicerolo 1,2 e 1,3
  • formula C7H12O5
  • peso molecolare 176,17
  • contenuto non inferiore al 94,0%
  • requisiti di identificazione basati su solubilità, test del glicerolo e dell’acetato, gravità specifica e intervallo di ebollizione
  • purezza con ceneri totali non oltre lo 0,02%, acidità non oltre lo 0,4% espressa come acido acetico, arsenico non oltre 3 mg/kg e piombo non oltre 5 mg/kg

Per l’alcol benzilico, con sinonimi quali fenilcarbinolo e fenilmetanolo, sono previsti:

  • formula C7H8O
  • peso molecolare 108,14
  • contenuto non inferiore al 98,0%
  • requisiti di identificazione relativi a solubilità, indice di rifrazione, gravità specifica e prova dei perossidi
  • purezza con intervallo di distillazione del 95% v/v tra 202 e 208 °C, indice di acidità non superiore a 0,5, aldeidi non oltre lo 0,2% v/v come benzaldeide e piombo non oltre 5 mg/kg

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° aprile 2005 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento
  • trasmettere una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva
  • comunicare le principali disposizioni nazionali adottate nel settore

È inoltre richiesto che le misure di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Regime transitorio, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede una clausola di salvaguardia per i prodotti messi in commercio o etichettati prima del 1° aprile 2005: se non conformi alle nuove regole, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali incombe l’obbligo di risultato di adeguare il diritto interno nei termini previsti, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato della direttiva 96/77/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 96/77/CE sia modificato secondo l’allegato alla direttiva 2004/45/CE. Le modifiche aggiornano i criteri di purezza per la carragenina (E 407) e l’alga eucheuma trasformata (E 407a) e inseriscono le specifiche per E 907, E 1517 ed E 1519.

Nuovi criteri di purezza per carragenina e alga eucheuma trasformata

Per E 407 e E 407a sono sostituiti i testi dell’allegato, con attenzione alla limitazione della carragenina a basso peso molecolare: non più del 5% per entrambe. Sono inoltre fissati limiti per solventi residui, viscosità, perdita all’essiccamento, solfati, ceneri, ceneri e sostanze insolubili in acido, metalli pesanti, carica microbica ed esiti negativi per E. coli e Salmonella spp.

Specifiche per il poli-1-decene idrogenato (E 907)

Viene inserita la voce E 907 con definizione chimica, composizione minima del 98,5% di poli-1-decene idrogenato e distribuzione oligomerica indicata. Sono fissati limiti di viscosità, di composti con numero di carbonio inferiore a 30, di sostanze facilmente carbonizzabili e di nichel e piombo (non più di 1 mg/kg ciascuno).

Specifiche per il diacetato di glicerile (E 1517) e l’alcol benzilico (E 1519)

Sono aggiunte le voci E 1517 ed E 1519 con definizione, sinonimi, formule chimiche, peso molecolare, composizione minima e parametri di identificazione e purezza. Per E 1517 sono previsti, tra l’altro, contenuto minimo del 94,0%, ceneri totali non oltre lo 0,02%, acidità non oltre lo 0,4% e piombo non oltre 5 mg/kg. Per E 1519 sono previsti contenuto minimo del 98,0%, intervallo di distillazione, indice di acidità non oltre 0,5, aldeidi non oltre lo 0,2% e piombo non oltre 5 mg/kg.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° aprile 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di corrispondenza, e informare la Commissione anche delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore.

Disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato

Ai sensi dell’articolo 3, i prodotti messi in commercio o etichettati prima del 1° aprile 2005 e non conformi alla direttiva possono continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentariravvicinamento delle legislazionietichettatura alimentarecontrolli di purezza

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