Direttiva 2004/55
Direttiva 2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/55/CE della Commissione modifica in modo puntuale la direttiva 66/401/CEE sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere. L’intervento principale consiste nell’ampliare l’elenco delle piante foraggere includendo gli incroci tra Festuca spp. e Lolium spp. e nell’adeguare la facoltà germinativa minima richiesta per Vicia faba L. La direttiva introduce inoltre un’indicazione specifica per l’etichettatura dei Festulolium e fissa il termine di recepimento al 30 settembre 2004.
Modifica la direttiva 66/401/CEE sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, ampliando l'ambito agli incroci Festuca spp. x Lolium spp. e adeguando taluni requisiti di germinazione e di etichettatura per Vicia faba e Festulolium.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere disciplinata dalla direttiva 66/401/CEE, con effetti sui generi e specie inclusi nell'elenco di cui a tale direttiva. In particolare, estende il campo di applicazione agli incroci tra specie dei generi Festuca e Lolium (Festulolium) e modifica un requisito relativo alle sementi di favino (Vicia faba L.). Si rivolge agli Stati membri, chiamati a recepire le modifiche nell'ordinamento nazionale entro il termine fissato; non contiene esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica della disciplina UE sulle sementi di piante foraggere
La direttiva 2004/55/CE interviene in modo puntuale sulla direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere. I considerando evidenziano due esigenze: da un lato, ampliare il perimetro della disciplina agli incroci tra Festuca e Lolium; dall’altro, adeguare un parametro tecnico relativo al favino, poiché la facoltà germinativa effettivamente ottenuta nella Comunità risultava inferiore alla soglia originariamente prevista.
Finalità e contenuto dell'intervento
L’atto non riscrive la disciplina di base, ma ne modifica singole parti per renderla coerente con la pratica agricola e con la classificazione botanica delle sementi commercializzate. La Commissione adotta le modifiche sulla base della direttiva 66/401/CEE e del parere del comitato permanente per i sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.
Estensione dell’ambito applicativo ai Festulolium
L’articolo 1 modifica l’articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), della direttiva 66/401/CEE per includere gli incroci di Festuca spp. con Lolium spp. Nei considerando si chiarisce che l’elenco preesistente comprendeva già gli ibridi tra festuca dei prati e loglio italico, ma che occorreva estendere la disciplina a tutti gli incroci tra i due generi. Per gli operatori del settore ciò comporta che tali ibridi rientrano nel campo di applicazione della normativa sulle sementi foraggere.
Adeguamento del requisito di germinazione per Vicia faba
La direttiva modifica l’allegato II, sezione I.2.A, tabella relativa ai requisiti qualitativi delle sementi, riducendo per Vicia faba il valore minimo di facoltà germinativa dall’85% all’80%. Si tratta di un adeguamento tecnico che allinea il diritto dell’Unione ai livelli effettivamente riscontrati nella produzione comunitaria.
Indicazioni aggiuntive in etichetta per x Festulolium
Nell’allegato IV, sezione A, punti Ia) 4 e Ic) 4, viene inserita una specificazione per l’etichettatura: nel caso di x Festulolium devono essere indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium. La modifica rafforza la tracciabilità e l’informazione al mercato, incidendo sugli obblighi di designazione del prodotto.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
- inviare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
La direttiva richiede anche che, al momento dell’adozione o della pubblicazione ufficiale, le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate da tale riferimento. Le modalità del rinvio sono tuttavia lasciate alla scelta degli Stati membri, in linea con la natura delle direttive UE.
Destinatari e natura dell’atto
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva. Trattandosi di una direttiva di modifica, il suo effetto principale è quello di vincolare gli Stati al risultato da conseguire entro il termine di recepimento, lasciando alle autorità nazionali la scelta degli strumenti normativi e amministrativi più idonei.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito alle specie ibride Festuca x Lolium
All’articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), della direttiva 66/401/CEE, i termini richiamati nel testo originario sono sostituiti al fine di includere gli incroci di Festuca spp. con Lolium spp., ampliando così il novero delle piante considerate foraggere ai sensi della disciplina sulle sementi.
Riduzione della facoltà germinativa minima per Vicia faba
Nell’allegato II, sezione I.2.A, colonna 2, alla voce corrispondente a Vicia faba, il requisito di germinazione minima è abbassato dall'85% all'80%, adeguandolo alla realtà produttiva richiamata nei considerando.
Indicazioni in etichetta per Festulolium
Nell’allegato IV, sezione A, punti Ia) 4 e Ic) 4, viene aggiunta la frase secondo cui, nel caso di x Festulolium, devono essere indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium.
Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 30 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva, nonché trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Rinvio formale alla direttiva nel diritto nazionale
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
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