Direttiva 2004/44
Direttiva 2004/44/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in modo puntuale la direttiva 2002/69/CE, che disciplina i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. L’intervento mira a uniformare nell’Unione le modalità di prelievo dei campioni, soprattutto per i pesci di grande dimensione, e a rendere omogenea l’interpretazione dei risultati analitici. Introduce inoltre una precisazione tecnica sul limite specifico accettato di quantificazione di un congenere individuale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro dodici mesi dall’entrata in vigore.
Modifica tecnica della direttiva 2002/69/CE sui metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, con particolare disciplina per il campionamento di pesci interi e l’interpretazione dei risultati analitici.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/69/CE, in particolare alle modalità di campionamento e analisi per diossine e PCB diossina-simili. La modifica introduce regole specifiche per partite contenenti pesci interi, distinguendo tra pesci di piccola dimensione, di grande dimensione e di taglia molto grande. Rileva per gli Stati membri, chiamati a recepire le modifiche nel proprio ordinamento e ad applicarle ai controlli ufficiali; per le analisi a scopo di difesa o arbitrato restano applicabili le norme nazionali.
Modifica tecnica della disciplina sul controllo di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari
La direttiva 2004/44/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2002/69/CE, che disciplina i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. L’obiettivo è rafforzare l’armonizzazione dei controlli nell’Unione, in particolare per il campionamento di pesci di grande dimensione e per l’interpretazione uniforme dei risultati analitici.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 85/591/CEE del Consiglio sulle modalità di prelievo dei campioni e sui metodi d’analisi comunitari per i prodotti destinati all’alimentazione umana. Dai considerando emerge che la disciplina previgente già conteneva regole specifiche sulla procedura di campionamento e sui metodi di analisi per i controlli ufficiali, ma si è ritenuto necessario precisare le modalità applicabili ai pesci di grande dimensione e garantire una dichiarazione e interpretazione uniforme dei risultati analitici in tutta l’Unione.
Oggetto delle modifiche
L’articolo 1 dispone la modifica di due allegati della direttiva 2002/69/CE:
- l’allegato I, relativo alle modalità di campionamento;
- l’allegato II, relativo al contesto tecnico e alle definizioni analitiche.
Si tratta quindi di una direttiva di modifica tecnica, che non sostituisce integralmente la disciplina previgente ma ne aggiorna alcuni punti operativi essenziali.
Modalità specifiche di campionamento per pesci interi
Nel nuovo punto 4.1 dell’allegato I vengono introdotte regole dettagliate per le partite contenenti pesci interi.
In particolare:
- il numero di campioni elementari è determinato dalla tabella 1;
- il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg;
- se la partita è composta da pesci piccoli, cioè pesci singoli di peso inferiore a 1 kg, il pesce intero costituisce il campione elementare che forma il campione globale;
- se il campione globale supera 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci;
- in tale ipotesi, il peso minimo del campione elementare è di 100 g;
- per i pesci di grande dimensione, ossia pesci singoli di peso superiore a 1 kg, il campione elementare consiste nella parte centrale del pesce, con peso minimo di 100 g;
- per i pesci di taglia molto grande, oltre 6 kg, qualora il prelievo della parte centrale comporti un danno economico significativo, è sufficiente prelevare tre campioni elementari di almeno 350 g ciascuno, indipendentemente dalla dimensione della partita.
La finalità dichiarata è garantire un’impostazione armonizzata in tutta la Comunità per la campionatura di pesci di grande dimensione.
Conformità della partita e criteri di interpretazione dei risultati
Il punto 5 dell’allegato I è sostituito per precisare quando una partita debba considerarsi conforme o non conforme ai livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001.
La disciplina prevede che:
- la partita è accettata se il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo applicabile, tenendo conto dell’incertezza della misurazione;
- la partita è considerata non conforme se il risultato, confermato da una doppia analisi e calcolato come media di due risultati distinti, supera il livello massimo oltre il livello del dubbio ragionevole, sempre tenendo conto dell’incertezza della misurazione.
Per la gestione dell’incertezza di misura sono previste due modalità:
- calcolo dell’incertezza ampliata con fattore di copertura 2, corrispondente a un livello di affidabilità di circa il 95%;
- determinazione del limite della decisione (CCα) secondo la decisione della Commissione del 12 agosto 2002 di attuazione della direttiva 96/23/CE, richiamata per il rendimento dei metodi analitici e l’interpretazione dei risultati.
Le regole di interpretazione si applicano ai risultati analitici ottenuti dal campione destinato al controllo ufficiale. Se l’analisi è svolta a fini di difesa o arbitrato, trovano applicazione le norme nazionali.
Precisazione tecnica sul limite di quantificazione
L’allegato II è integrato con un paragrafo che definisce, ai soli fini della direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere individuale.
La definizione richiede che la concentrazione dell’analita nel campione produca:
- una risposta strumentale a due diversi ioni;
- un rapporto segnale/rumore di 3:1 per il segnale meno sensibile;
- il rispetto di requisiti di base quali tempo di ritenzione o rapporto isotopico, secondo la procedura descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.
Si tratta di una precisazione tecnica utile per uniformare i criteri analitici applicabili ai controlli ufficiali.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tabella di corrispondenza;
- inserire un riferimento alla direttiva negli atti di recepimento, oppure corredarli di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come modifica tecnica di una disciplina di controllo alimentare già armonizzata. L’impatto operativo riguarda gli operatori coinvolti nella filiera dei prodotti ittici e nei controlli ufficiali, nonché le autorità nazionali competenti che devono recepire le nuove modalità di campionamento e i criteri di interpretazione dei risultati. La direttiva conferma inoltre che, nell’ambito del controllo ufficiale, l’incertezza di misura è un elemento essenziale nella valutazione di conformità delle partite.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2002/69/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I e dell’allegato II della direttiva 2002/69/CE secondo quanto stabilito dagli allegati I e II della direttiva modificativa.
Recepimento nazionale e obblighi di notifica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tabella di corrispondenza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Campionamento di partite contenenti pesci interi
Nel nuovo punto 4.1 dell’allegato I sono fissate modalità specifiche per i pesci interi. Il numero di campioni elementari è definito dalla tabella 1 e il campione globale deve pesare almeno 1 kg. Per pesci piccoli (< 1 kg ciascuno) il pesce intero costituisce il campione elementare; se il campione globale supera 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci, con peso minimo di 100 g. Per pesci grandi (> 1 kg ciascuno), il campione elementare consiste nella parte centrale del pesce e deve pesare almeno 100 g; per pesci molto grandi (> 6 kg), quando il prelievo della parte centrale comporterebbe un danno economico significativo, è sufficiente prelevare tre campioni elementari di almeno 350 g ciascuno, indipendentemente dalla dimensione della partita.
Conformità della partita e incertezza di misura
Il punto 5 dell’allegato I è sostituito per chiarire i criteri di accettazione o non conformità della partita rispetto ai livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001. La partita è accettata se il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo, tenendo conto dell’incertezza di misurazione. È considerata non conforme se il risultato, confermato da una doppia analisi e calcolato come media di due risultati distinti, supera il livello massimo oltre il livello del dubbio ragionevole, sempre tenendo conto dell’incertezza. L’incertezza può essere trattata mediante incertezza ampliata con fattore di copertura 2 (circa 95%) oppure mediante limite della decisione (CCα) secondo la decisione della Commissione del 12 agosto 2002 di attuazione della direttiva 96/23/CE. Le regole di interpretazione valgono per i risultati del campione destinato al controllo ufficiale; per analisi a scopo di difesa o arbitrato si applicano le norme nazionali.
Definizione del limite specifico accettato di quantificazione
L’allegato II è integrato con una precisazione tecnica: ai soli fini della direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere individuale è la concentrazione di un analita nel prelievo che produce una risposta strumentale a due ioni diversi, monitorata con rapporto segnale/rumore di 3:1 per il segnale meno sensibile, e conforme a requisiti di base quali tempo di ritenzione o rapporto isotopico secondo il metodo EPA 1613 revisione B.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 apr 2004Direttiva 2004/43
- direttiva · 16 apr 2004Direttiva 2004/47
- direttiva · 16 apr 2004Direttiva 2004/46
- direttiva · 16 apr 2004Direttiva 2004/45
- direttiva · 20 apr 2004Direttiva 2004/55
- direttiva · 21 apr 2004Direttiva 2004/56
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →