Direttiva 2004/47
Direttiva 2004/47/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/47/CE aggiorna, per ragioni di progresso tecnico, i criteri di purezza relativi a due coloranti alimentari già disciplinati dalla direttiva 95/45/CE: i caroteni misti e il betacarotene. Il testo sostituisce il contenuto dell’allegato della direttiva 95/45/CE per tali sostanze, tenendo conto delle specifiche e delle tecniche di analisi del Codex Alimentarius e del comitato FAO/OMS sugli additivi alimentari. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° aprile 2005, con una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima di tale data.
Modifica dei criteri di purezza per i caroteni misti (E 160a(i)) e il betacarotene (E 160a(ii)) negli additivi coloranti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche della direttiva 95/45/CE relative alle specifiche di purezza dei coloranti alimentari caroteni misti [E 160 a (i)] e betacarotene [E 160 a (ii)]. Incide sulla disciplina dei coloranti autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano e, in particolare, sui requisiti tecnici e analitici di tali sostanze; prevede inoltre una clausola transitoria per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005.
Modifica dei criteri di purezza per i caroteni misti e il betacarotene
La direttiva 2004/47/CE della Commissione interviene sulla direttiva 95/45/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare. L’adeguamento è motivato dal progresso tecnico e tiene conto delle specifiche e delle tecniche di analisi elaborate dal Codex Alimentarius e dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (CMEAA).
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nel quadro della direttiva 89/107/CEE sugli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano e della direttiva 94/36/CE sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei prodotti alimentari. Il suo obiettivo è aggiornare i criteri di purezza dei coloranti E 160 a (i) e E 160 a (ii), in coerenza con l’evoluzione tecnico-scientifica.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i requisiti di purezza applicabili a:
- caroteni misti [E 160 a (i)];
- betacarotene [E 160 a (ii)].
L’intervento normativo opera tramite modifica dell’allegato della direttiva 95/45/CE. Non introduce una disciplina generale nuova per tutti gli additivi, ma incide in modo puntuale sulle specifiche tecniche di due coloranti alimentari già autorizzati. È inoltre prevista una deroga transitoria per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005.
Modifica dell’allegato della direttiva 95/45/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 95/45/CE in conformità con l’allegato della direttiva 2004/47/CE. Il contenuto sostitutivo riguarda espressamente:
- E 160 a (i) caroteni misti, con distinzione tra caroteni derivanti dalle piante e caroteni derivati dalle alghe;
- E 160 a (ii) beta-carotene, con distinzione tra beta-carotene e beta-carotene derivato dalla Blakeslea trispora.
Il testo pubblicato nel documento indica la sostituzione integrale della parte dell’allegato relativa a tali sostanze.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 1° aprile 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un tipico obbligo di risultato: gli Stati devono assicurare la conformità sostanziale, scegliendo liberamente forma e mezzi del recepimento.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione le misure adottate;
- trasmettere una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni nazionali e la direttiva;
- inviare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore contemplato.
Modalità del rinvio alla direttiva
Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva 2004/47/CE oppure accompagnare il testo pubblicato con tale riferimento. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità tecniche del rinvio.
Regime transitorio per i prodotti già sul mercato
L’articolo 3 contiene una clausola di salvaguardia commerciale: i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005, se non conformi alla nuova disciplina, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. La disposizione attenua l’impatto immediato delle nuove specifiche di purezza sui prodotti già presenti nella filiera.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore alimentare, la direttiva rileva soprattutto sotto il profilo delle specifiche tecniche dei coloranti e della verifica di conformità dei prodotti contenenti E 160 a (i) ed E 160 a (ii). Per gli interpreti nazionali, il punto centrale è il recepimento entro il 1° aprile 2005 e la gestione del regime transitorio per le scorte già immesse sul mercato o etichettate prima di tale data.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei criteri di purezza
L’allegato della direttiva 95/45/CE è modificato per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)], al fine di adeguare i requisiti di purezza al progresso tecnico e alle specifiche del Codex Alimentarius e del CMEAA.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
Il testo dell’allegato sostituisce la parte relativa a E 160 a (i) e E 160 a (ii), distinguendo tra caroteni derivanti dalle piante, caroteni derivati dalle alghe, beta-carotene e beta-carotene derivato dalla Blakeslea trispora.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro il 1° aprile 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tabella di corrispondenza.
Rinvio alla direttiva nel diritto nazionale
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva 2004/47/CE oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Obbligo di informazione verso la Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Disciplina transitoria
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005 e non conformi alla direttiva possono continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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