Ordinanza n. 928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento interdittivo antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva negato la sospensione dell’interdittiva antimafia. Dalla motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato emerge che l’appellante contestava, in sostanza, la sufficienza e la rilevanza del quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura. Il provvedimento interdittivo aveva ritenuto sussistenti gravi indizi riferibili all’appellante in relazione al delitto di estorsione, successivamente derubricato nella forma tentata, come risultante dall’ordinanza del Tribunale del Riesame. L’appello è stato esaminato nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, con riserva di ogni ulteriore approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris necessario per la valutazione dell’appello cautelare, osservando che l’interdittiva aveva ragionevolmente valorizzato, all’esito dell’istruttoria e sulla base degli atti disponibili, gravi indizi di colpevolezza a carico dell’impresa per il delitto di estorsione poi derubricato nella forma tentata. Tuttavia, nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare, ha ritenuto prevalente il periculum in mora dell’interesse pubblico a evitare l’infiltrazione mafiosa nelle attività economiche. L’appello cautelare è stato pertanto respinto e l’ordinanza del TAR è rimasta ferma. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del TAR.
d.lgs. 159/2011
La pronuncia riguarda un provvedimento interdittivo antimafia, la cui legittimità cautelare è stata valutata alla luce degli indizi di possibile infiltrazione mafiosa; il testo non indica uno specifico articolo del decreto legislativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione al trattamento dei dati personali connessi a reati o condanne penali.
Massime di principio
- Nella fase di appello cautelare, la valutazione del fumus boni iuris è necessariamente sommaria e non pregiudica l’approfondimento pieno delle questioni nella fase di merito.
- In materia di interdittiva antimafia, la valorizzazione, da parte dell’autorità prefettizia, di gravi indizi risultanti anche da provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale può ritenersi ragionevole, in sede cautelare, ai fini della verifica del fumus.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un’interdittiva antimafia, l’interesse pubblico alla prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nelle attività economiche può prevalere sugli interessi economici dell’impresa destinataria, anche quando sia ravvisabile un fumus boni iuris a favore dell’appellante.
- La sussistenza del fumus boni iuris non comporta automaticamente la concessione della tutela cautelare, essendo comunque necessario verificare il periculum in mora e comparare gli interessi contrapposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →