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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05009/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda nasce dal ricorso di una cassa edile, che ha ottenuto la dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione. La società, tramite il liquidatore, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. sostenendo di non superare le soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo. In cassazione, il ricorrente ha dedotto due motivi strettamente connessi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale erroneamente duplicato i debiti, sommando i crediti iscritti da Riscossione Sicilia con quelli di Inps e Inail, invece di considerare che Riscossione Sicilia operava anche per conto di tali enti; (2) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle dichiarazioni di credito di Inps e Inail rispetto a quelle dell’agente della riscossione. La tesi difensiva era che, senza tale duplicazione, il debito complessivo non avrebbe superato la soglia minima e non sarebbe emersa la discrasia idonea a fondare l’inattendibilità delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva fondato la decisione solo sul mero calcolo della debitoria complessiva, ma soprattutto sull’inattendibilità dello stato patrimoniale prodotto dalla società, reputato inidoneo a dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità. In particolare, il giudice di merito aveva rilevato una forte discrasia tra i debiti risultanti dalla contabilità sociale e quelli dichiarati dai creditori/Agente della riscossione, valorizzando l’onere probatorio gravante sul fallendo e il prudente apprezzamento del giudice sulle produzioni documentali alternative al bilancio. La Corte di legittimità ha quindi escluso che fosse consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per assenza di difese degli intimati; disposta inoltre l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo ex art. 18 l.fall.

    È il rimedio esperito avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.

    Il soggetto che contesta il fallimento deve provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità.

  • art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.

    soglia debitoria minima di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l.fall.

    La soglia debitoria rileva ai fini della fallibilità, ma nel caso concreto la decisione si è fondata soprattutto sull’inattendibilità della documentazione contabile.

  • art. 18, comma 10, l.fall.

    poteri istruttori officiosi ex art. 18, comma 10, l.fall.

    Sono poteri del giudice del reclamo, evocati dal ricorrente, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto decisiva la censura sul loro mancato esercizio.

  • art. 116 c.p.c.

    prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.

    Le produzioni documentali del fallendo, alternative al bilancio, sono valutate dal giudice di merito secondo prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma1, n. 5

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro sulla rilevanza delle scritture contabili, ma non è stato valorizzato autonomamente dalla Corte di cassazione.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento all’efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori, senza autonoma decisione sul punto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo e in cassazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il debitore che contesta le soglie di fallibilità deve fornire una documentazione contabile attendibile e idonea a superare la presunzione derivante dai crediti allegati dai creditori o dall’agente della riscossione.
  • Le produzioni documentali dell’imprenditore diverse dal bilancio sono apprezzate dal giudice di merito secondo prudente apprezzamento; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda in via decisiva sull’inattendibilità della contabilità sociale, la censura che attacca solo il calcolo aritmetico del passivo è inidonea se non si confronta con tale autonoma ratio decidendi.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto indicato non scalfisce la ratio effettiva della decisione impugnata o si traduce nella richiesta di una rivalutazione del merito.
  • Ai fini del raddoppio del contributo unificato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso consente di dare atto della sussistenza dei relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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