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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso n. 171 del 2025: - del provvedimento prot. n. 22093 del 4.12.2024, recante la reiezione dell’istanza di rilascio di concessione della scogliera in località “Punta Aspera” per la posa di attrezzature balneari mobili; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi inclusa la nota prot. n. 14099 del 31.7.2024 di comunicazione dei motivi ostativi; quanto al ricorso n. 172 del 2025: - del provvedimento prot. n. 22092 del 4.12.2024, recante la reiezione dell’istanza di rilascio di concessione dello specchio acqueo antistante la scogliera in località “Punta Aspera” per la realizzazione di un pontile; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi inclusa la nota prot. n. 14098 del 31.7.2024 di comunicazione dei motivi ostativi;

Giustizia amministrativa202500172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di due concessioni demaniali marittime per la posa di attrezzature balneari mobili su una scogliera naturale e per la realizzazione di un pontile nello specchio acqueo antistante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente concessioni demaniali)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto due ricorsi, poi riuniti, contro i dinieghi comunali relativi alla scogliera naturale di Punta Aspera, avente estensione di 1.475,16 mq, e allo specchio acqueo antistante, di 375 mq. Le concessioni erano richieste per completare l’accesso al mare di un costruendo edificio residenziale: la prima per la posa di attrezzature balneari mobili sulla scogliera, la seconda per la realizzazione di un pontile destinato all’ormeggio di natanti. È stata dedotta la violazione dell’art. 11-bis della L.R. Liguria n. 13/1999 e del PUD regionale approvato con D.C.R. n. 18/2002, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, il divieto di rilascio di nuove concessioni collegato al mancato raggiungimento della quota minima del 40% di aree balneabili libere o libere attrezzate riguarda le spiagge e non le scogliere naturali né gli specchi acquei. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per omessa impugnazione del PUAD e ha sostenuto che la percentuale comunale di aree libere, pari al 24% del fronte delle aree balneabili, impedisse il rilascio di nuove concessioni. In giudizio ha inoltre prospettato ulteriori ostacoli fondati sull’art. 8 del PUD regionale, relativo agli usi esclusivamente privati, e sulla collocazione dello specchio acqueo in una zona speciale di conservazione, ma tali ragioni non risultavano indicate nei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi e ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione del PUAD, rilevando che il piano non qualificava le aree richieste come non concedibili e che la ricorrente non aveva chiesto la realizzazione di uno stabilimento balneare, bensì concessioni per un accesso al mare e un pontile. Nel merito, ha accolto le censure. L’art. 11-bis, comma 3, lett. a), della L.R. n. 13/1999 collega il divieto di nuove concessioni al mancato raggiungimento della quota minima del 40% con riferimento alle aree balneabili individuate dal PUAD. Nel caso concreto, il PUAD comprendeva nel fronte balneabile soltanto la costa bassa, pari a 1.222,36 metri, mentre escludeva la costa alta, costituita da scogliere naturali e artificiali per 2.745 metri. Poiché la scogliera naturale richiesta, alta circa 6-7 metri e non inclusa nella tabella del fronte mare balneabile, apparteneva alla costa alta esclusa dal computo, il divieto regionale non impediva il rilascio della relativa concessione. La stessa conclusione valeva, a maggior ragione, per lo specchio acqueo, che non costituisce un’area balneabile rilevante ai fini della percentuale minima prevista dalla norma. Il TAR ha inoltre escluso che il Comune potesse integrare in giudizio la motivazione dei dinieghi con nuovi ostacoli derivanti dal PUD regionale o dalla disciplina della zona speciale di conservazione: la motivazione del provvedimento è contenuto essenziale dell’atto e non può essere sostituita o integrata postumamente mediante scritti difensivi, soprattutto in presenza di un potere concessorio discrezionale e della necessità di garantire il contraddittorio sui nuovi motivi ostativi. I due dinieghi sono stati annullati. Le spese sono state parzialmente compensate; il Comune è stato condannato al pagamento del residuo, liquidato in euro 1.000, oltre accessori e rimborso dei due contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 11-bis, comma 3, lett. a), L.R. Liguria n. 13/1999

    una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere

    Il divieto di rilasciare nuove concessioni opera quando la quota minima non è raggiunta con riferimento alle aree balneabili individuate dal PUAD; non si estende automaticamente a beni demaniali diversi dalle aree incluse nel litorale balneabile, quali la costa alta esclusa dal piano, né agli specchi acquei.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi, disposta nel caso concreto.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie conclusive, richiamato nello svolgimento del processo.

  • PUD regionale approvato con D.C.R. Liguria n. 18 del 9 aprile 2002

    L’art. 8 è stato richiamato dal Comune come possibile ostacolo alle concessioni per usi esclusivamente privati, ma il TAR ha escluso che tale ragione potesse essere utilizzata per integrare postumamente la motivazione dei dinieghi.

  • PUAD comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62/2009

    Il piano qualificava come aree balneabili soltanto quelle della costa bassa e non includeva la scogliera naturale oggetto della domanda; tale classificazione delimitava l’ambito di applicazione del divieto previsto dall’art. 11-bis, comma 3, lett. a), della L.R. n. 13/1999.

Massime di principio

  • Il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa regionale per il mancato raggiungimento della quota minima di aree balneabili libere o libere attrezzate opera esclusivamente con riferimento alle aree balneabili comprese nel relativo piano di utilizzazione e non si estende automaticamente a beni demaniali diversi, quali le porzioni di costa alta escluse dal computo.
  • La percentuale minima di aree balneabili libere o libere attrezzate riguarda le superfici qualificabili come spiagge o arenili e non può essere soddisfatta, né impedire nuove concessioni, mediante il computo della superficie di specchi acquei non oggetto di concessione.
  • La classificazione di una scogliera naturale come costa alta non balneabile nel piano comunale impedisce di applicare automaticamente alla relativa concessione il divieto previsto per le nuove concessioni nelle aree balneabili, anche se la scogliera potrebbe essere resa fruibile mediante l’installazione di strutture.
  • L’amministrazione non può integrare o sostituire in giudizio la motivazione del provvedimento con nuovi motivi ostativi non indicati nell’atto impugnato; tale divieto è particolarmente rilevante quando l’esercizio del potere concessorio è discrezionale e il privato deve poter interloquire sui motivi effettivamente posti a fondamento del diniego.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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