Cassazione Civile, Ordinanza n. 21604/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento emessi per maggiori importi dovuti a titolo di tariffa igiene ambientale (TIA) e tributo provinciale per gli anni 2006 e 2007, relativi a superfici di un immobile industriale. In primo grado l'accoglimento era stato solo parziale, con individuazione di superfici assoggettabili alla quota fissa e di altre alla quota variabile. In appello la CTR aveva rigettato le doglianze della società e accolto quelle incidentali dell'ente, ritenendo imponibili anche superfici usate come magazzino, autorimessa, mensa, ingresso uffici, sala riunioni e deposito esterno, perché non qualificabili come pertinenze o accessori, e valorizzando la potenzialità produttiva di rifiuti legata alla presenza umana. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o per aver introdotto un criterio estraneo alla disciplina della TIA, fondato sulla presenza umana; 2) violazione della normativa sulla TIA e sui rifiuti, per non avere escluso dall'imposizione le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 3) violazione anche di norme costituzionali, assumendo l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che assoggetterebbe a TIA anche superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati. La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato esterno perché riferita a diversa annualità, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente, ha ritenuto infondato il secondo perché la quota fissa della TIA è dovuta in base al possesso/detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e la prova dell'esclusione o riduzione grava sul contribuente, e ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, perché una censura rivolta solo alla pretesa incostituzionalità della norma non integra di per sé un vizio della sentenza e perché, in ogni caso, non era stata provata una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili tale da giustificare esenzione totale. Il ricorso è stato rigettato con condanna della società alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha escluso la rilevanza del giudicato esterno relativo a un'altra annualità d'imposta, ha confermato la tenuta della motivazione della CTR, ha ribadito che la TIA ha una quota fissa sempre dovuta sulle superfici idonee alla produzione di rifiuti e che l'eventuale esclusione o riduzione per superfici destinate a rifiuti speciali non assimilati deve essere specificamente allegata e provata dal contribuente, e ha ritenuto inammissibile la censura meramente costituzionale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la CTR non ha violato l'obbligo motivazionale perché ha esposto due rationes decidendi comprensibili.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte lo menziona nel quadro della disciplina processuale tributaria senza ritenerne la violazione decisiva.
art. 132 c.p.c.
Usato come parametro per la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della CTR ricadesse nel minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per i motivi di violazione di legge; i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla Corte nel correggere la qualificazione del vizio dedotto sul primo motivo, ricondotto alla nullità della sentenza.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non affronta il merito della questione di legittimità costituzionale perché la censura è inammissibile.
artt. 10, 21, 35 ss. d.lgs. n. 22/1997
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rifiuti e della TIA; la Corte conferma la distinzione tra quota fissa e variabile e l'onere probatorio del contribuente.
artt. 195 e 226 d.lgs. n. 152/2006
Richiamati dalla ricorrente sulla disciplina dei rifiuti; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella già affermata sulla ripartizione della prova e sulla quota fissa.
d.P.R. n. 158/1999
Richiamato come fonte regolamentare della tariffa; la Corte lo considera nel complesso della disciplina TIA senza trarne una diversa conclusione.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
È la base normativa richiamata per affermare che la TIA è composta da quota fissa e quota variabile; la quota fissa è sempre dovuta sul mero possesso o detenzione di superfici idonee alla produzione di rifiuti, mentre la produzione concreta incide solo sulla parte variabile.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
Consente l'esclusione della sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati; i presupposti dell'esenzione o riduzione devono essere allegati e provati dal contribuente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 3 Cost.
Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura costituzionale.
art. 41 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; non incide sull'esito perché la censura è ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 76 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non accoglie la questione prospettata.
l. 22 febbraio 1994, n. 146
Richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo; non ha determinato un diverso esito della controversia.
l. 6 febbraio 1996, n. 52
Richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo; non ha inciso sulla decisione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il giudicato esterno non opera automaticamente tra annualità diverse, salvo che l'accertamento formatosi nel primo giudizio abbia deciso un punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente del rapporto tributario; per i tributi periodici, occorre verificare l'identità del rapporto o la permanenza dell'elemento accertato.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione delle ragioni decisorie o sia graficamente/logicamene incomprensibile; non è sufficiente il dissenso della parte rispetto al ragionamento del giudice o la sua maggiore o minore persuasività.
- In materia di TIA, la quota fissa è dovuta in relazione al semplice possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti; la concreta quantità di rifiuti prodotti o l'effettività del servizio rilevano, al più, sulla quota variabile.
- L'esclusione o riduzione dell'imposizione per superfici destinate esclusivamente a rifiuti speciali non assimilabili richiede un'allegazione specifica e una prova puntuale del contribuente sui presupposti di fatto e sulla documentazione rilevante.
- La produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili non dà diritto a esenzione totale, ma al più a una riduzione nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare l'incostituzionalità della norma applicata, senza spiegare un vizio specifico della sentenza impugnata, è inammissibile; la questione costituzionale deve essere dedotta nel processo secondo i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →