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Circolare

Circolare numero 171 del 18-12-2014

Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE. Con la presente circolare si illustrano i principi normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa relativa all’ISEE.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la riforma dell’ISEE introdotta dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con applicazione dal 1° gennaio 2015. Vengono descritti i diversi indicatori ISEE previsti per specifiche prestazioni, le regole sul nucleo familiare, le modalità di calcolo di componente reddituale e patrimoniale, la disciplina della DSU e dell’ISEE corrente, nonché controlli, attestazione e utilizzo del sistema informativo. Sono inoltre aggiornate le soglie per assegno al nucleo con almeno tre figli minori e assegno di maternità comunale.

Riforma ISEE e nuove modalità di calcolo, DSU, controlli e prestazioni collegate

Riforma ISEE e nuova disciplina della DSU

La circolare illustra in modo sistematico la riforma dell’Indicatore della situazione economica equivalente introdotta dall’art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e attuata dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. La nuova disciplina, resa operativa dal decreto interministeriale del 7 novembre 2014, si applica dal 1° gennaio 2015 e sostituisce la normativa previgente.

Finalità della riforma e impostazione generale

La riforma mira a rendere l’ISEE più aderente alla reale capacità economica del nucleo familiare, includendo anche somme fiscalmente esenti, rafforzando la rilevanza del patrimonio, riservando attenzione a famiglie numerose e persone con disabilità, differenziando l’indicatore in base alla prestazione richiesta e potenziando il sistema dei controlli. L’ISEE resta lo strumento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate ed è qualificato come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Pluralità degli indicatori ISEE

La circolare chiarisce che non esiste più un unico ISEE valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori:

  • ISEE ordinario, per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
  • ISEE università, per il diritto allo studio universitario;
  • ISEE sociosanitario, per prestazioni assistenziali e sanitarie rivolte a persone con disabilità o non autosufficienti;
  • ISEE sociosanitario per residenze, per ricoveri in strutture residenziali o semiresidenziali;
  • ISEE minorenni, per prestazioni rivolte a minori o collegate alla loro presenza nel nucleo;
  • ISEE corrente, per aggiornare la situazione economica in presenza di variazioni lavorative rilevanti.

Nucleo familiare e regole di composizione

Sono confermate le regole secondo cui il nucleo coincide, in via generale, con la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche se residenti altrove, salvo casi particolari come separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di diverse residenze, i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare; in mancanza, vale l’ultima residenza comune o, se assente, quella del coniuge di maggiore durata.

La circolare precisa inoltre che:

  • il coniuge iscritto all’AIRE è attratto nel nucleo dell’altro coniuge;
  • i figli minori convivono con il genitore con cui risiedono;
  • il minore in affidamento preadottivo entra nel nucleo dell’affidatario;
  • il minore in affidamento temporaneo è, di regola, nucleo a sé;
  • il minore collocato in comunità è nucleo autonomo;
  • i figli maggiorenni a carico IRPEF non conviventi sono attratti nel nucleo dei genitori, salvo che abbiano costituito un nuovo nucleo;
  • nelle convivenze anagrafiche i soggetti fanno, in generale, nucleo a sé, salvo il caso in cui siano coniugati.

Indicatore della situazione reddituale (ISR)

L’ISR è ottenuto sommando i redditi dei componenti del nucleo e sottraendo specifiche voci e spese. La circolare evidenzia che i redditi e gli importi dei singoli componenti sono riferiti al secondo anno solare precedente la DSU, mentre spese e franchigie del nucleo si riferiscono all’anno solare precedente.

Tra i redditi rilevanti figurano, oltre al reddito complessivo IRPEF e ai redditi già noti alla disciplina previgente, anche:

  • redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
  • redditi esenti e altri trattamenti o proventi, anche esteri;
  • redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
  • assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, se non già inclusi nel reddito IRPEF;
  • redditi fondiari di beni non locati soggetti a IMU;
  • reddito lordo dichiarato all’estero dagli iscritti AIRE, convertito in euro.

Sono poi sottratti, tra gli altri:

  • gli assegni al coniuge e ai figli corrisposti in caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e conviventi con l’altro genitore;
  • spese per disabilità certificate, fino a un massimo di 5.000 euro;
  • i redditi agrari degli imprenditori agricoli;
  • una quota dei redditi da lavoro dipendente, oppure in alternativa una quota analoga dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

Successivamente si applicano ulteriori detrazioni e franchigie del nucleo, tra cui il canone annuo di locazione fino a 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo, e le spese/franchigie collegate alla disabilità, distinte in tre categorie: disabilità media, grave e non autosufficienza.

Indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

L’ISP continua a sommare patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente, ma con criteri aggiornati. Gli immobili sono valutati al valore IMU, al netto del mutuo residuo al 31 dicembre dell’anno precedente la DSU, anche se esenti da IMU. Per l’abitazione principale, il valore non rileva fino a 52.500 euro, aumentati di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; l’eccedenza è considerata per due terzi.

La circolare evidenzia che, rispetto al regime precedente, franchigia sull’abitazione principale e sottrazione del mutuo residuo sono ora cumulabili. È inoltre incluso il patrimonio immobiliare estero.

Per il patrimonio mobiliare rilevano, anche se detenuti all’estero, depositi e conti correnti bancari e postali, titoli, obbligazioni, quote di OICR, partecipazioni azionarie e non azionarie, masse patrimoniali in gestione, strumenti e rapporti finanziari, contratti assicurativi a capitalizzazione o misti e il patrimonio netto delle imprese individuali. Per depositi e conti correnti si assume il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente o, se maggiore, la consistenza media annua dello stesso anno. È introdotta una franchigia patrimoniale più contenuta e articolata in base al numero dei componenti: 6.000 euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a 10.000 euro, con ulteriore aumento di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo.

Prestazioni sociosanitarie e residenziali

Per le prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza è possibile scegliere un nucleo ristretto composto da beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni a carico IRPEF, esclusi gli altri componenti della famiglia anagrafica. Se la persona disabile è maggiorenne, non coniugata, senza figli e convivente con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona disabile.

Per le prestazioni rivolte a minori non è consentito il nucleo ristretto; per esse si applicano le regole dell’ISEE minorenni. L’ISEE basato sul nucleo ristretto è utilizzabile solo per prestazioni sociosanitarie o, in specifici casi, per i corsi di dottorato.

Per le prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo:

  • non si applicano le detrazioni per collaboratori domestici, addetti all’assistenza personale e per la retta di ricovero;
  • si considera anche la condizione economica dei figli non inclusi nel nucleo, tramite una componente aggiuntiva per ciascun figlio, salvo casi di disabilità del figlio o di estraneità affettiva ed economica;
  • continuano a rilevare nel patrimonio del donante le donazioni di cespiti effettuate dopo la prima richiesta di ricovero e quelle effettuate nei tre anni precedenti a favore di persone tenute agli alimenti.

Prestazioni rivolte a minorenni

L’ISEE minorenni è previsto per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni o motivate dalla presenza di minori nel nucleo. La circolare disciplina in dettaglio il ruolo del genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore.

In sintesi:

  • se il genitore non convivente non ricade nelle ipotesi di esclusione previste dalla norma, è attratto nel nucleo del figlio ai soli fini dell’ISEE minorenni;
  • se ricorrono le ipotesi di nuova famiglia del genitore, di figli con altra persona, di assegni disposti dal giudice, di decadenza dalla responsabilità genitoriale o di estraneità affettiva ed economica, il genitore non entra nel nucleo del figlio;
  • nei casi di cui alle lettere a) e b) della disciplina richiamata, la situazione economica del genitore non convivente rileva tramite componente aggiuntiva;
  • se i genitori sono coniugati, conviventi, separati legalmente o divorziati, l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Per l’università, lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente, salvo prova della sua autonomia economica e abitativa, da dimostrare congiuntamente mediante:

  • residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni;
  • alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine;
  • adeguata capacità di reddito secondo il decreto ministeriale previsto dal d.lgs. n. 68/2012.

Per i genitori coniugati non conviventi valgono le regole generali del nucleo familiare; per i genitori non coniugati si applicano le regole dell’ISEE minorenni. Per i soli corsi di dottorato di ricerca è possibile utilizzare un nucleo ristretto analogo a quello previsto per le prestazioni sociosanitarie.

ISEE corrente

L’ISEE corrente serve ad aggiornare l’indicatore quando, pur essendo già disponibile un ISEE valido, intervengono variazioni significative della situazione lavorativa e reddituale. Può essere richiesto se la variazione del reddito complessivo del nucleo supera il 25% rispetto alla situazione considerata nell’ISEE precedente.

Le ipotesi considerate sono:

  • lavoratore dipendente a tempo indeterminato con risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività;
  • lavoratore dipendente a termine o flessibile, non occupato al momento della DSU e con almeno 120 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti la cessazione;
  • lavoratore autonomo che abbia cessato l’attività dopo almeno 12 mesi continuativi.

L’ISEE corrente è calcolato sui redditi degli ultimi 12 mesi; per il dipendente a tempo indeterminato è possibile usare gli ultimi 2 mesi, moltiplicati per 6. Ha validità di due mesi dalla presentazione del modulo sostitutivo MS.

DSU, modulistica e presentazione

La DSU assume carattere modulare ed è composta da un modello base sul nucleo, fogli allegati per i singoli componenti e, se necessario, moduli aggiuntivi, sostitutivi o integrativi. Nella maggior parte dei casi è sufficiente la DSU MINI, che consente il calcolo dell’ISEE ordinario.

La DSU MINI non è utilizzabile quando vi siano, tra l’altro:

  • persone con disabilità o non autosufficienti nel nucleo;
  • richiesta di prestazioni universitarie;
  • figli con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
  • esonero dalla dichiarazione dei redditi o sospensione di adempimenti tributari.

La DSU può essere presentata a enti erogatori, Comuni, CAF o INPS, anche tramite il portale ISEE. Al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta, ma non ancora l’attestazione ISEE, che è disponibile solo dopo l’acquisizione dei dati dagli archivi INPS e Agenzia delle entrate.

Tempi di lavorazione e attestazione

La circolare indica la sequenza temporale dell’istruttoria:

  • entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione, i soggetti acquisitori trasmettono i dati al sistema ISEE;
  • entro il 4° giorno lavorativo successivo all’inoltro da parte dell’INPS si acquisiscono i dati dell’anagrafe tributaria;
  • entro il 2° giorno lavorativo successivo, l’INPS determina l’ISEE.

In linea generale, l’ISEE è reso disponibile entro 10 giorni lavorativi. L’attestazione riporta nucleo di riferimento, valore dell’indicatore, prestazioni accessibili, elementi sintetici di ISR, ISP, ISE, scala di equivalenza, eventuale componente aggiuntiva, validità ed eventuali omissioni o difformità.

Se trascorrono 15 giorni lavorativi senza ricevere l’attestazione, è possibile utilizzare il Modulo integrativo FC.3 per ottenere un’attestazione provvisoria. Se i termini per una prestazione sono imminenti, la domanda può comunque essere presentata con la sola ricevuta della DSU.

Modulo integrativo FC.3

Il Modulo FC.3 serve a integrare la DSU in tre ipotesi principali:

  • mancato rilascio dell’attestazione entro 15 giorni lavorativi;
  • presenza di esonero dalla dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari;
  • correzione di dati errati acquisiti da Agenzia delle entrate o INPS.

Il modulo può essere presentato entro 10 giorni dal ricevimento dell’attestazione e deve essere accompagnato, ove necessario, da documentazione probatoria. Se permangono discordanze tra dichiarato e archivi, l’attestazione definitiva ne dà conto, resta valida per l’erogazione della prestazione, ma i nominativi possono essere comunicati alla Guardia di finanza.

Controlli e flussi informativi

La circolare descrive un sistema di controlli rafforzato affidato ad Agenzia delle entrate, INPS, enti erogatori e Guardia di finanza. L’Agenzia delle entrate effettua controlli automatici sulle autodichiarazioni e segnala omissioni o difformità, comprese eventuali attività finanziarie non dichiarate. Gli enti erogatori svolgono ulteriori verifiche sui dati in loro possesso e possono comunicare all’INPS dichiarazioni mendaci.

La Guardia di finanza riceve i nominativi per programmare i controlli sostanziali, con attenzione anche alla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei beneficiari. In caso di omissioni o difformità, il richiedente può presentare una nuova DSU oppure utilizzare l’attestazione con rilievi, fermo restando il potere dell’ente di chiedere documentazione integrativa.

Convenzioni CAF e sistema informativo ISEE

L’INPS può stipulare convenzioni con i CAF per la trasmissione della DSU e l’assistenza alla compilazione. Viene richiamata la predisposizione di un nuovo schema convenzionale coerente con la nuova disciplina.

Il sistema informativo ISEE è gestito tecnicamente dall’INPS, che è titolare del trattamento dei dati. Il sistema consente agli enti erogatori di verificare i requisiti per le prestazioni agevolate, acquisendo il valore ISEE, la composizione del nucleo e, se necessario, le informazioni analitiche della DSU. Sono richiamate anche le regole di sicurezza e riservatezza contenute nel disciplinare tecnico previsto dall’art. 12 del D.P.C.M.

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegno di maternità

Dal 1° gennaio 2015, l’assegno al nucleo con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità dei Comuni sono parametrati all’ISEE. Le soglie indicate sono:

  • 8.446 euro per l’assegno al nucleo con almeno tre figli minori;
  • 16.737 euro per l’assegno di maternità.

Per le domande di assegno di maternità presentate dopo il 1° gennaio 2015 ma riferite a figli nati prima di tale data, si applica comunque la soglia di 16.737 euro. Le soglie e gli importi sono soggetti a rivalutazione in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza

La riforma discende dall’art. 5 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, e dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. La nuova disciplina abroga la previgente normativa e si applica dal 1° gennaio 2015, dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

Pluralità di indicatori ISEE

Non cambia la definizione di ISEE come rapporto tra ISE e scala di equivalenza, ma viene introdotta una pluralità di indicatori: ISEE ordinario, ISEE università, ISEE sociosanitario, ISEE sociosanitario per residenze, ISEE minorenni e ISEE corrente. Ciascuno si applica in relazione alla prestazione richiesta e alle caratteristiche del nucleo.

Nucleo familiare

Vengono confermati i criteri di composizione del nucleo sulla base della famiglia anagrafica e delle regole sui coniugi, anche se residenti in luoghi diversi, salvo casi particolari. Sono disciplinati i casi di coniuge AIRE, figli minori, affidamenti, convivenze anagrafiche e figli maggiorenni a carico non conviventi.

Indicatore reddituale e patrimoniale

L’ISR include anche redditi esenti, trattamenti assistenziali e previdenziali, redditi esteri e altri proventi, con specifiche detrazioni per assegni al coniuge, mantenimento figli e spese per disabilità. L’ISP valorizza immobili e patrimoni mobiliari con nuove regole su abitazione principale, immobili esteri, saldi di conti e depositi, e franchigie patrimoniali rimodulate.

ISEE per prestazioni specifiche

Per le prestazioni sociosanitarie, residenziali, rivolte a minorenni e universitarie sono previste regole speciali, inclusa la possibilità di nucleo ristretto in alcune ipotesi. L’ISEE corrente consente di aggiornare il dato reddituale in presenza di rilevanti variazioni lavorative e reddituali del nucleo.

DSU, attestazione e controlli

La DSU è modulare, può essere presentata a INPS, Comuni, CAF, enti erogatori o via web, e dà luogo a un’attestazione con ISEE e informazioni sintetiche e analitiche. La circolare descrive tempi di lavorazione, modulo integrativo, omissioni e difformità, nonché il rafforzamento dei controlli di Agenzia delle entrate, INPS, enti erogatori e Guardia di finanza.

Assegni collegati all’ISEE

Dal 1° gennaio 2015 l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità comunale sono agganciati all’ISEE e non più all’ISE. Sono indicate le nuove soglie di 8.446 euro e 16.737 euro, oltre ai criteri di rivalutazione annuale.

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