Circolare numero 177 del 22-12-2014
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati (CONF.A.L.P.) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti, indicando modalità operative, gestione delle deleghe, revoche, costi, clausole di salvaguardia, durata, recesso e profili di protezione dei dati. Vengono inoltre precisati gli importi del servizio, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili affidate alla struttura centrale dell’Istituto.
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
La circolare illustra la convenzione stipulata il 10 dicembre 2014 tra INPS e CONF.A.L.P., approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento chiarisce modalità operative, gestione delle deleghe, revoche, costi, responsabilità delle parti, durata dell’accordo e istruzioni contabili.
Modalità di riscossione
L’INPS effettua la riscossione del contributo associativo a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati:
- l’ammontare del contributo associativo;
- l’associazione destinataria.
I medesimi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nella sezione "Posizione Assicurativa – Dati del modello F24" e nella sezione "Comunicazione bidirezionale – Modelli F24". La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere alla Direzione Generale INPS – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che rilascia ricevuta, i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.
Se nel corso di ciascun anno pervengono all’INPS due o più deleghe per due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile il contenuto dei flussi alle strutture territoriali competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati per l’anno 2014 con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014 sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013, sono i seguenti:
- € 2,20 per gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali;
- € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe sindacali;
- € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.
La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei giudizi connessi ai rapporti tra associati e associazione, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni relative:
- all’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- al legittimo esercizio dei poteri statutari;
- alla perdita dei requisiti di legge necessari per la stipula;
- a sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
È inoltre previsto il recesso unilaterale dell’INPS in tutti i casi in cui siano riscontrabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede della Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati (CONF.A.L.P.) è indicata in Via Pizzi n. 7, Barletta (BT).
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con CONF.A.L.P. sono curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Punti principali
Modalità di riscossione del contributo associativo
L’INPS riscuote il contributo associativo per conto delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati l’importo del contributo e l’associazione destinataria; gli stessi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni "Posizione Assicurativa – Dati del modello F24" e "Comunicazione bidirezionale – Modelli F24". La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’associazione sindacale trasmette alla Direzione Generale INPS – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso. In caso di arrivo di due o più deleghe per associazioni sindacali distinte nel medesimo anno, l’INPS non considera nessuna delle deleghe ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS ricevono il contenuto dei flussi per la convalida delle singole deleghe. L’Istituto non assume responsabilità se flussi o deleghe non coincidono con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega e rapporti associativi
È ribadito che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inviata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
I costi del servizio, attualizzati per l’anno 2014 con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sono fissati in: € 2,20 per gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni; € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe sindacali; € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e attribuisce all’associazione la facoltà di recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione stipulante si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, con raccomandata A/R o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede della CONF.A.L.P. è indicata in Via Pizzi n. 7, Barletta (BT). Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono curati direttamente dalla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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