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Circolare

Circolare numero 169 del 16-12-2014

1. Premessa e quadro normativo 2. Ambito di applicazione 3. Misura e durata del beneficio 3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher 3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture 4. Presentazione della domanda di accesso al beneficio 5. Variazione e cancellazione della domanda 6. Accoglimento o rigetto della domanda 7. Rinuncia al beneficio 8. Monitoraggio della spesa

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la misura sperimentale 2014-2015 prevista dalla legge n. 92/2012 per le madri lavoratrici che, in alternativa al congedo parentale, possono ottenere voucher per baby sitting oppure un contributo per servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia. Vengono definiti destinatari, esclusioni, importi, durata, modalità di domanda, ritiro e uso dei voucher, pagamento alle strutture, rinuncia e controlli. La procedura resta aperta entro il 31 dicembre 2015 e nei limiti delle risorse disponibili, con possibile rimodulazione del beneficio in relazione a ISEE e copertura finanziaria.

Contributi per baby sitting o servizi per l’infanzia in alternativa al congedo parentale

Contributi per baby sitting o servizi per l’infanzia in alternativa al congedo parentale

La circolare disciplina la misura sperimentale prevista per il biennio 2014-2015 in favore delle madri lavoratrici che possono sostituire, in tutto o in parte, il congedo parentale con un contributo economico. La scelta è alternativa tra voucher per baby sitting e contributo per la fruizione di servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia, entro limiti temporali e finanziari predeterminati.

Quadro normativo e finalità

L’istituto richiama l’art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e entro gli undici mesi successivi, un sostegno alternativo al congedo parentale. Il decreto interministeriale del 28 ottobre 2014 ha poi definito criteri di accesso e modalità operative per il biennio 2014-2015. La circolare precisa che le disposizioni integrano e innovano quanto già contenuto nella circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013.

Ambito di applicazione e soggetti ammessi

Possono accedere al beneficio esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati, oppure iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, incluse le libere professioniste, il beneficio è riconosciuto a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate; tali soggetti sono tenuti al versamento della contribuzione in misura piena.

La circolare chiarisce che per queste lavoratrici il congedo parentale spetta per tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Le madri possono accedere alla misura anche se hanno già fruito in parte del congedo parentale. Il beneficio è riconosciuto per ciascun figlio, quindi può essere richiesto anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali stabiliti dal decreto ministeriale.

Esclusioni

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni, comprese coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. In ogni caso non possono beneficiare della misura:

  • le lavoratrici totalmente esentate dal pagamento dei servizi pubblici per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che già usufruiscono dei benefici del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Non possono inoltre richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

Misura, durata e riproporzionamento

Il contributo mensile massimo è pari a 600 euro. Per le lavoratrici part-time il beneficio è riproporzionato secondo la tabella allegata alla circolare. La misura è concessa per un periodo massimo di sei mesi e solo per frazioni mensili intere di congedo parentale, che vengono rinunciate dalla lavoratrice in cambio del contributo.

La circolare specifica che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo. A titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha già utilizzato quattro mesi e un giorno di congedo parentale, può accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Una volta richiesto, il beneficio può essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile completa.

Contributo per baby sitting: modalità di ritiro e utilizzo dei voucher

Nel caso in cui la madre scelga il contributo per l’acquisto di servizi di baby sitting, l’INPS consegna voucher cartacei per un importo di 600 euro per ogni mese di congedo parentale a cui la lavoratrice rinuncia. I buoni devono essere ritirati presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio indicato nella domanda, eventualmente in più soluzioni.

Il ritiro deve avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda trasmessa tramite i canali telematici. Il mancato ritiro, totale o parziale, comporta l’automatica rinuncia al beneficio o alla quota non ritirata, con conseguente ripristino della possibilità di utilizzare il congedo parentale corrispondente.

Quando il beneficio riguarda più figli, al momento del ritiro la madre deve indicare il codice fiscale del figlio cui si riferiscono i voucher ritirati.

Prima dell’inizio della prestazione, la madre deve effettuare una comunicazione preventiva di inizio attività, indicando:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale del prestatore o della prestatrice;
  • il luogo di svolgimento;
  • le date presunte di inizio e di fine dell’attività.

La comunicazione può essere effettuata tramite contact center INPS/INAIL, fax gratuito INAIL, sito INAIL nella sezione "Punto cliente" oppure presso la sede INPS. In caso di annullamento o modifica delle date, va trasmessa una nuova comunicazione con le stesse modalità.

Conclusa la prestazione, la madre deve intestare i voucher riportando sugli appositi spazi il proprio codice fiscale, quello del prestatore, il periodo della prestazione e la propria firma. Il prestatore può incassare i buoni presso qualsiasi ufficio postale, previa firma, esibendo un documento di identità valido, entro 24 mesi dalla data di emissione.

La riemissione dei voucher è ammessa solo in caso di furto o smarrimento, previa denuncia alle autorità competenti. Non è invece previsto alcun rimborso per i voucher emessi e non utilizzati.

Contributo per servizi per l’infanzia e strutture accreditate

Se la madre opta per il contributo destinato alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o ai servizi privati accreditati, il contributo è erogabile solo per strutture presenti in un apposito elenco gestito dall’INPS e pubblicato sul sito istituzionale, aggiornato in tempo reale.

Le strutture già incluse nell’elenco durante il primo anno di sperimentazione, se non escluse o cancellate, devono semplicemente manifestare la volontà di permanere nell’elenco per il biennio 2014-2015. Le strutture non ancora iscritte devono presentare domanda online con PIN dispositivo. Le procedure di iscrizione o conferma restano attive fino al 31 dicembre 2015.

L’INPS comunica via PEC a ciascuna struttura il nominativo delle madri beneficiarie e il numero di mesi di beneficio concesso. Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS alla struttura scelta, fino a un massimo di 600 euro mensili per ogni bambino e per un massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità riconosciute alla beneficiaria. La struttura deve presentare richiesta di pagamento alla sede provinciale INPS competente, indicando:

  • il nominativo e il codice fiscale della madre;
  • il dettaglio dei mesi di servizio fruiti;
  • il nome e il codice fiscale del minore iscritto.

Devono inoltre essere trasmessi il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria relativa all’utilizzo del contributo economico.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito INPS, direttamente con PIN dispositivo oppure tramite patronato. Le istruzioni operative sono consultabili nella sezione avvisi e concorsi del sito istituzionale.

Nella domanda la madre deve:

  • indicare il beneficio prescelto;
  • se sceglie il contributo per i servizi per l’infanzia, indicare la struttura presso cui è stato iscritto il minore;
  • indicare il periodo di fruizione e il numero di mesi richiesto;
  • dichiarare la rinuncia al corrispondente periodo di congedo parentale;
  • dichiarare di aver presentato una ISEE valida.

Se la madre intende fruire del contributo per più figli, deve presentare una domanda per ciascun figlio; la riduzione del congedo parentale opera con riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione, cioè 2014 e 2015.

Variazione, cancellazione e accoglimento della domanda

La domanda può essere salvata e inviata in un momento successivo. Fino all’invio può essere modificata; dopo l’invio non è più modificabile, ma soltanto cancellabile e, se ancora nei termini e con i requisiti richiesti, ripresentabile.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto viene trasmesso all’indirizzo PEC indicato dalla madre e resta consultabile sul sito INPS. L’efficacia del provvedimento decorre dalla comunicazione via PEC o dalla visualizzazione in procedura e, in ogni caso, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

L’INPS informa il datore di lavoro della conseguente riduzione proporzionale del congedo parentale. Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto trasmette anche alle rispettive amministrazioni il numero di mesi richiesti, così da consentire le verifiche di compatibilità e gli ulteriori controlli.

Rinuncia al beneficio e controlli

La rinuncia al beneficio è possibile dal giorno successivo all’accoglimento della domanda e solo in modalità telematica, tramite la stessa procedura utilizzata per la presentazione. Se i voucher sono già stati ritirati, quelli non ancora utilizzati possono essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvede al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita della volontà di rinunciare al beneficio per il numero di mesi corrispondenti. Poiché il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili, la rinuncia richiede la restituzione di voucher per importi pari a 600 euro o multipli di 600 euro. La circolare chiarisce, con un esempio, che se una lavoratrice ha ritirato due mesi di voucher e ne utilizza 610 euro, non può recuperare il secondo mese di congedo parentale, perché l’utilizzo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità e non è frazionabile in giorni.

Se la beneficiaria ha già ritirato i voucher ma non li restituisce dopo la rinuncia online, la rinuncia non produce effetti e i mesi di congedo parentale corrispondenti non possono essere richiesti. L’INPS comunica al datore di lavoro, tramite PEC, l’avvenuta rinuncia e i mesi interessati, così da consentire il reintegro del congedo parentale. Sono previsti controlli sulle situazioni dichiarate e il recupero delle somme erogate in caso di dichiarazioni mendaci, nei limiti e secondo le regole del D.P.R. n. 445/2000.

Monitoraggio, limiti finanziari e possibile rideterminazione del beneficio

La procedura per la presentazione delle domande resta aperta fino al 31 dicembre 2015 nei limiti della copertura finanziaria prevista dal decreto ministeriale del 28 ottobre 2014. In base all’andamento delle domande e alle risorse residue, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può successivamente fissare un valore massimo dell’ISEE del nucleo familiare oppure rideterminare la misura del beneficio, anche contestualmente.

Al raggiungimento del limite di spesa previsto dal decreto, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della misura

La misura deriva dall’art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e entro gli undici mesi successivi, di richiedere in alternativa al congedo parentale voucher per baby sitting oppure un contributo per servizi per l’infanzia. Il decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 ha definito criteri di accesso e modalità di utilizzo per il biennio 2014-2015. La circolare integra e innova quanto già previsto dalla circolare INPS n. 48/2013.

Soggetti ammessi ed esclusioni

Possono accedere al beneficio solo le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono comprese anche le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, incluse le libere professioniste, se non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate. Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, commercianti, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome). Sono inoltre escluse le lavoratrici totalmente esentate dal pagamento dei servizi per l’infanzia o convenzionati, quelle che già usufruiscono dei benefici del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché le lavoratrici in fase di gestazione.

Importo, durata e regole di fruizione

Il contributo è pari a un massimo di 600 euro mensili. Per le lavoratrici part-time è previsto un riproporzionamento secondo la tabella allegata alla circolare. La misura è fruibile per un massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere di congedo parentale a cui la lavoratrice rinuncia. La frazione mensile coincide con un mese continuativo di congedo. Il beneficio è riconosciuto per il singolo figlio e può essere richiesto anche per più figli, rispettando i limiti temporali previsti.

Contributo per baby sitting: voucher e relative modalità

Se viene scelto il contributo per baby sitting, l’INPS consegna alla madre voucher cartacei del valore di 600 euro per ogni mese di congedo parentale ceduto. I voucher devono essere ritirati presso la sede provinciale INPS competente in base alla residenza o al domicilio indicato nella domanda, in un’unica soluzione o frazionatamente, entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comportano rinuncia automatica al beneficio non ritirato e il ripristino del corrispondente periodo di congedo parentale. Prima dell’inizio della prestazione va effettuata comunicazione preventiva all’INAIL/INPS con i dati del prestatore, del luogo e delle date di svolgimento. Al termine, la madre compila e firma i buoni con i dati richiesti; il prestatore li incassa presso un ufficio postale entro 24 mesi dall’emissione. In caso di furto o smarrimento, i voucher possono essere riemessi previa denuncia. Non è previsto rimborso per voucher non utilizzati.

Contributo per servizi per l’infanzia: strutture accreditate e pagamento diretto

Se viene scelto il contributo per la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o per strutture private accreditate, il servizio deve essere reso da una struttura inclusa nell’elenco gestito dall’INPS e pubblicato sul sito istituzionale, aggiornato in tempo reale. Le strutture già inserite nell’elenco devono solo confermare la volontà di permanenza; le nuove strutture presentano domanda online con PIN dispositivo. Le procedure di iscrizione o conferma restano attive fino al 31 dicembre 2015. L’INPS comunica alla struttura i nominativi delle beneficiarie e i mesi concessi, e paga direttamente alla struttura fino a 600 euro mensili per ogni bambino e per un massimo di sei mesi, previa richiesta di pagamento con i dati della madre, del minore e dei mesi fruiti, oltre alla delegazione liberatoria e alla dichiarazione della madre sull’utilizzo del contributo.

Presentazione della domanda, modifiche e termini

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica sul sito INPS, direttamente con PIN dispositivo oppure tramite patronato. Nella domanda la madre deve indicare il beneficio prescelto, la struttura nel caso di servizi per l’infanzia, il periodo di fruizione in mesi, la rinuncia al corrispondente congedo parentale e il possesso di una ISEE valida. Per più figli occorre presentare una domanda per ciascun figlio. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione 2014 e 2015. La domanda salvata può essere modificata fino all’invio; dopo l’invio può solo essere cancellata e, se ancora nei termini e con i requisiti, ripresentata.

Accoglimento, rinuncia e controlli

L’accoglimento o il rigetto sono comunicati via PEC e restano consultabili sul sito INPS; l’efficacia decorre dalla comunicazione o dalla visualizzazione in procedura e comunque dal 61° giorno dalla presentazione della domanda. L’INPS informa il datore di lavoro della riduzione del congedo parentale e, per le dipendenti pubbliche, trasmette alle amministrazioni il numero di mesi richiesti. La rinuncia al beneficio è possibile dal giorno successivo all’accoglimento, solo online; se i voucher sono già stati ritirati, vanno restituiti quelli non utilizzati, altrimenti la rinuncia non produce effetti e i voucher non restituiti si considerano fruiti. L’INPS effettua controlli sulle dichiarazioni e recupera le somme erogate in caso di dichiarazioni mendaci.

Monitoraggio finanziario e limiti di spesa

La procedura resta aperta fino al 31 dicembre 2015 nei limiti della copertura finanziaria prevista dal decreto ministeriale del 28 ottobre 2014. In base all’andamento delle domande e alle risorse residue, il Ministero del Lavoro e il MEF possono, con successivo decreto direttoriale, fissare un valore massimo dell’ISEE del nucleo familiare oppure rideterminare la misura del beneficio anche in modo concomitante. Al raggiungimento del limite di spesa previsto, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

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