Circolare numero 175 del 22-12-2014
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all'U.N.C.A.I. ( Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e U.N.C.A.I. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. Sono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia per l’Istituto, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e la durata della convenzione con facoltà di rinnovo o recesso.
Convenzione INPS-U.N.C.A.I. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-U.N.C.A.I. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 4 dicembre 2014 tra INPS e U.N.C.A.I., approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento disciplina le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe, i costi, le clausole di tutela dell’Istituto e la durata del rapporto convenzionale.
Ambito e modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo per le Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, insieme ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti riporta l’ammontare del contributo associativo e l’Associazione destinataria.
I dati relativi al contributo sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo; ne consegue che l’INPS è espressamente escluso da ogni obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.
L’INPS rilascia ricevuta della trasmissione. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende poi disponibile il contenuto dei flussi alle strutture territorialmente competenti, affinché provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte riferite al medesimo soggetto, l’Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.
L’INPS precisa inoltre di non assumere responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega da parte dell’associato
Le parti chiariscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio e oneri a carico dell’Associazione
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, attualizzati per l’anno 2014 con determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sono i seguenti:
- gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle Associazioni sindacali: € 2,20;
- gestione revoca e annullamento deleghe sindacali: € 1,99;
- riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale: € 0,17.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’Associazione, oltre alle spese, anche gli eventuali ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, previa presentazione di nota specifica.
L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione quando sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
- qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’INPS si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano ravvisabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC.
Obblighi informativi dell’Associazione e istruzioni contabili
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta.
La sede dell’U.N.C.A.I. è indicata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 87.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’U.N.C.A.I. sono affidati direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
L’INPS riscuote per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi il contributo associativo dovuto dagli artigiani e commercianti, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’avviso di pagamento evidenzia importo del contributo e Associazione destinataria, dati consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per cui l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e revoche
L’Associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione e con i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio dell’anno in corso. Se per uno stesso contribuente pervengono deleghe a favore di due o più Associazioni distinte, nessuna delega è considerata ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe sulla base dei flussi ricevuti; l’Istituto non risponde di eventuali difformità tra flussi/deleghe e archivi interni.
Revoca da parte dell’associato
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione, quindi eventuali comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, acquisisce la revoca stessa.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle Associazioni € 2,20; gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,99; riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale € 0,17. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Ogni ulteriore onere, anche fiscale, è a carico dell’Associazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, inclusi casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie con gli associati. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, sempre mediante raccomandata A/R o PEC.
Obblighi dell’Associazione e istruzioni contabili
L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione. La sede dell’U.N.C.A.I. è indicata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 87. Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’U.N.C.A.I. sono affidati direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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