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Circolare

Circolare numero 178 del 22-12-2014

Variazione allo 0,5% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2015. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 1° gennaio 2015, il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,5% ai sensi del decreto MEF richiamato. La nuova misura incide sia sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sugli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’Istituto dalla medesima data. Vengono inoltre precisate le modalità applicative per le esposizioni debitorie pregresse e il collegamento con la riduzione delle sanzioni civili subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

Variazione al 0,5% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2015 e relativi effetti su contributi e prestazioni pensionistiche

Variazione del saggio di interesse legale allo 0,5% dal 1° gennaio 2015

La circolare informa dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, della nuova misura del saggio degli interessi legali pari allo 0,5%, fissata dal Decreto 11 dicembre 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze e richiamata con riferimento all’art. 1284 del codice civile. Il provvedimento ha riflessi sia in materia contributiva sia sulle prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.

Riflessi sui contributi previdenziali e assistenziali

La nuova misura dello 0,5% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015. La circolare richiama inoltre l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la riduzione delle sanzioni civili previste dal comma 8 dello stesso articolo fino alla misura degli interessi legali.

Tale riduzione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In caso di domanda di pagamento dilazionato, la condizione si considera soddisfatta con l’accoglimento della domanda, purché siano rispettati i requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

Esposizioni debitorie pregresse

Per le esposizioni debitorie già pendenti alla data del 1° gennaio 2015, il calcolo degli interessi deve essere effettuato applicando, per ciascun periodo, i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze. La circolare evidenzia quindi che occorre tener conto delle variazioni intervenute nel tempo nella misura del saggio legale.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche

Il provvedimento produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza, la misura dello 0,5% si applica agli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche in pagamento dalla medesima data.

Punti principali

Nuova misura del saggio di interesse legale

Dal 1° gennaio 2015 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,5%, in base al Decreto 11 dicembre 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La misura deriva dall’art. 1284 del codice civile.

Effetti sui contributi previdenziali e assistenziali

La nuova misura dello 0,5% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015. Per le somme dovute a titolo di omesso o ritardato versamento, la circolare richiama l’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che prevede la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, subordinatamente all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

Rateizzazione e condizioni per la riduzione delle sanzioni

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, la condizione dell’integrale pagamento si considera realizzata con l’accoglimento della domanda, a condizione che siano rispettati i requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

Esposizioni debitorie pregresse

Per le esposizioni debitorie già pendenti al 1° gennaio 2015, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato applicando i tassi vigenti nelle rispettive decorrenze, tenendo conto delle variazioni del saggio degli interessi legali intervenute nel tempo.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche

Il provvedimento produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015. La misura dell’interesse dello 0,5% si applica quindi alle prestazioni pensionistiche in pagamento dalla medesima data.

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