Sentenza del 12/12/2018 n. 32093 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale erano stati contestati ricavi non dichiarati, maggior reddito d'impresa e volume d'affari IVA, nonché acquisti in nero derivanti da prelevamenti bancari non giustificati. I primi due motivi riguardavano la validità della procura rilasciata dalla società; il terzo e il quarto contestavano la valutazione della prova bancaria e l'insufficienza della motivazione della CTR, che aveva ritenuto sufficiente un prospetto contabile prodotto dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo valida la procura: l'eventuale illeggibilità della firma o gli errori materiali nell'indicazione della qualifica del sottoscrittore non determinavano l'inammissibilità del ricorso quando il rappresentante della società era comunque identificabile. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che, in presenza di accertamenti fondati sui conti bancari, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio mediante i dati delle movimentazioni, mentre il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita a ciascun versamento o prelevamento, della sua estraneità a operazioni imponibili. Il prospetto contabile prodotto dalla società, provenendo dalla stessa parte e non contenendo una dimostrazione puntuale delle singole operazioni, è stato ritenuto inidoneo. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, i vizi processuali e l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
Art. 83 c.p.c.
Riguarda la procura alle liti. La Corte ha ritenuto che eventuali errori materiali o l'illeggibilità della firma non rendano invalida la procura se il rappresentante della società è identificabile con certezza dagli atti o dai documenti di causa.
Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina l'appello nel processo tributario; nel caso concreto, la questione è stata esaminata nell'ambito delle censure rivolte alla sentenza della CTR.
Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati risultanti dai conti bancari per l'accertamento delle imposte sui redditi. Una volta acquisiti tali elementi, spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e analitica per ogni singola movimentazione.
Cass. S.U. n. 4810 del 2005
Stabilisce che l'illeggibilità della firma apposta sulla procura è irrilevante quando il sottoscrittore sia comunque identificabile attraverso il testo della procura, la certificazione del difensore, gli atti processuali o la carica ricoperta.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si fonda su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare direttamente la natura imponibile di ogni operazione: è sufficiente indicare i dati bancari utilizzati come base dell'accertamento.
- Il contribuente che intende contestare un accertamento bancario deve fornire una prova analitica, riferita a ciascun versamento o prelevamento, indicando origine, destinazione e natura non imponibile della somma.
- Un prospetto riepilogativo predisposto unilateralmente dal contribuente, se non supportato da documentazione esterna e da collegamenti puntuali alle singole operazioni bancarie, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione fiscale.
- Gli errori materiali nella procura alle liti non comportano automaticamente l'inammissibilità del ricorso se dagli atti risulta comunque identificabile il legale rappresentante della società e il collegamento con la parte rappresentata.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'esistenza del maggior reddito: impone al giudice tributario di riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte di Cassazione.
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