Cassazione Penale, Ordinanza n. 22795/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione al reato di lesioni personali stradali aggravate/qualificate ai sensi dell'art. 589-bis, commi 1 e 2, c.p. Il ricorso deduceva un solo motivo: la mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, della sussistenza di condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., prospettando quindi un vizio di legge nella valutazione delle cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Ha ritenuto che, in materia di patteggiamento, non sia deducibile con ricorso per cassazione il vizio relativo alla mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per le ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro per la verifica officiosa delle cause di proscioglimento; la Corte esclude che la sua omessa applicazione sia deducibile nel caso esaminato oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 589-bis, commi 1 e 2, c.p.
norma incriminatrice posta a base dell'imputazione e della sentenza di patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è consentito solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile la generica doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se non ricorre una specifica violazione di legge rientrante nei casi previsti.
- La valutazione officiosa ex art. 129 c.p.p. non amplia, di per sé, il perimetro dell'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento, che resta soggetta a un regime speciale e restrittivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →