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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28096/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un creditore procedente in espropriazione presso terzi aveva chiesto la condanna della società debitrice al rimborso di Euro 176,75, pari a quanto pagato per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda per asserita carenza di legittimazione passiva della convenuta, ritenendo che il credito dovesse essere fatto valere nei confronti del terzo pignorato sulla base della medesima ordinanza. Il Tribunale ha confermato il rigetto dell'appello, osservando che la censura non investiva la violazione di norme processuali ma una questione di merito, sottratta al rimedio esperibile contro la sentenza equitativa del Giudice di pace. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., sostenendo che nell'atto di appello erano stati indicati i principi regolatori della materia e le norme violate, in particolare gli artt. 553 e 91 c.p.c., e che la registrazione dei provvedimenti giudiziari costituisce obbligazione solidale, con conseguente diritto di regresso del creditore che abbia anticipato la relativa imposta; ha inoltre sostenuto che l'ordinanza di assegnazione non sarebbe titolo esecutivo per ottenere il rimborso dell'imposta e che il giudice di pace avrebbe erroneamente interpretato l'art. 553 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non rispettasse l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva specificato il contenuto dell'atto di appello con riferimento alla denunciata violazione dei principi regolatori della materia, limitandosi ad un richiamo astratto. La Corte ha inoltre rilevato che, nelle impugnazioni delle sentenze del Giudice di pace rese secondo equità, la violazione dei principi regolatori della materia deve essere dedotta indicando il principio asseritamente violato e il contrasto della regola equitativa con esso; il mero richiamo all'art. 553 c.p.c. non è sufficiente a integrare tale violazione, trattandosi di norma che non esaurisce, di per sé, la censura ai principi informatori. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    violazione dei principi regolatori della materia

    nelle sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, il motivo di appello è esperibile solo per violazione dei principi regolatori della materia e non per la mera contestazione del merito della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorrente ha formalmente denunciato violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente gli atti e il loro contenuto rilevante; il generico richiamo all'atto di appello non soddisfa l'onere processuale

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello avverso sentenze del Giudice di pace per violazione dei principi regolatori è inammissibile se non indica il principio violato e il contrasto della regola equitativa con esso

  • art. 553 c.p.c.

    il suo richiamo, da solo, non basta a configurare la violazione dei principi informatori della materia

  • art. 91 c.p.c.

    era richiamato dalla parte ricorrente come norma asseritamente violata in tema di spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su violazione dei principi regolatori della materia deve essere autosufficiente e indicare specificamente il contenuto dell'atto di appello e il principio asseritamente violato.
  • Nelle controversie decise secondo equità dal Giudice di pace, l'impugnazione è inammissibile quando si traduce in una contestazione di merito anziché nella deduzione di un effettivo contrasto con i principi informatori della materia.
  • Il richiamo a una singola disposizione di legge non è sufficiente, di per sé, a integrare la violazione dei principi regolatori della materia, occorrendo spiegare perché la soluzione equitativa adottata si ponga in contrasto con il sistema normativo di riferimento.
  • L'onere di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone di riportare o individuare con precisione gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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