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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 128 dell’11 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero della Giustizia nell’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 128 dell’11 maggio 2023, che aveva liquidato somme ai sensi della legge Pinto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 128 dell’11 maggio 2023, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento in suo favore di somme ai sensi della legge 89/2001. Il ricorso è stato notificato e depositato il 27 febbraio 2026, con ulteriore deposito il 2 marzo 2026. La controversia riguarda l’applicabilità del divieto, previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge 89/2001, di iniziare giudizi di ottemperanza nel periodo di sospensione biennale decorrente dal 21 gennaio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto depositato dopo il 21 gennaio 2025, data dalla quale opera il divieto di iniziare giudizi di ottemperanza relativo ai crediti liquidati ai sensi della legge 89/2001. Ha ritenuto che il giudizio si considera iniziato con il deposito del ricorso, momento in cui viene formalmente incardinato davanti al TAR. La disciplina introdotta nel 2024 e modificata nel 2025 preclude l’avvio delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027; la successiva disciplina impone inoltre il rinnovo della dichiarazione entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Spese compensate in ragione della natura della controversia e dell’evoluzione normativa.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    Dal complesso delle disposizioni in esame emerge che a decorrere dal 21/01/25 i creditori di tutte le somme liquidate ai sensi della l. n. 89/01 (e non solo di quelle liquidate fino al 31/12/21 dal momento che la disposizione fa generico riferimento a tutti “i creditori di cui al comma 1” senza alcun limite temporale, a differenza del precedente periodo della disposizione) non avrebbero potuto proporre il giudizio di ottemperanza.

    Il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza si applica, dal 21 gennaio 2025, ai creditori di tutte le somme liquidate ai sensi della legge Pinto, non soltanto ai crediti liquidati entro il 31 dicembre 2021.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso, in quanto depositato in data ampiamente successiva a quella, del 21 gennaio 2025, prevista come termine ultimo dall’art. 5-sexies, comma 12- bis, della legge 89 2001, deve essere dichiarato inammissibile.

    Il TAR ha deciso la domanda di ottemperanza ai sensi della disciplina processuale dell’art. 114 c.p.a., dichiarandola inammissibile per il divieto temporaneo di avvio del giudizio.

Massime di principio

  • Nel periodo di sospensione previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge 89/2001 non possono essere iniziati giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto; il divieto riguarda tutti i creditori di tali somme, senza limitazione ai crediti liquidati entro il 31 dicembre 2021.
  • Ai fini del divieto di iniziare un giudizio di ottemperanza, il giudizio si considera iniziato con il deposito del ricorso, poiché è con tale adempimento che viene formalmente incardinato davanti al TAR.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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