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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33700/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione della legge penale e difetto di motivazione, con particolare riferimento all'obbligo di svolgere otto ore giornaliere di lavoro di pubblica utilità ritenuto più gravoso rispetto alla sanzione contenuta nel decreto penale e in contrasto con gli artt. 132 c.p., 533 c.p.p. e 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, contestando che la sostituzione della pena con l'obbligo delle 8 ore giornaliere richiedesse una specifica richiesta o consenso dell'imputato, mancante nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato perché la sostituzione è stata effettuata ai sensi del comma 9-bis dell'art. 186 c.d.s. mediante il criterio di ragguaglio (250 euro = 1 giorno di lavoro di pubblica utilità) per una durata complessiva di 102 ore (51 giorni), e la limitazione della prestazione a 8 ore giornaliere è stabilita dal comma 4 dell'art. 54 d.lgs. 274/2000; inoltre, dopo opposizione a decreto penale il giudice di merito può applicare una pena diversa e anche più grave ai sensi dell'art. 464 c.p.p.. Il secondo motivo è stato respinto perché la sostituzione prevista dall'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. può avvenire in assenza di opposizione dell'imputato e non richiede un'esplicita adesione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, comma 9-bis

    Consente la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con lavori di pubblica utilità mediante ragguaglio della pena pecuniaria (250 euro = 1 giorno), anche in deroga ad alcune disposizioni del d.lgs. 274/2000; la sostituzione può essere effettuata in assenza di opposizione dell'imputato.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 4

    Stabilisce i limiti della durata giornaliera della prestazione di lavoro di pubblica utilità (massimo 8 ore giornaliere), principio richiamato dalla Corte come limite inderogabile della prestazione.

  • art. 464 cod. proc. pen., comma 4

    Dopo l'opposizione al decreto penale si apre un giudizio autonomo in cui il giudice può applicare una pena diversa e anche più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale di condanna.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della determinazione della pena; la Corte valuta la doglianza come aspecifica e non fondata.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in funzione di principi motivazionali del provvedimento; la Corte ritiene che la motivazione fornita sia adeguata rispetto alla sostituzione operata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dal ricorrente nel profilo di garanzia del giusto processo; la Corte giudica comunque sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-bis, comma 2

    Richiamata come riferimento normativo assimilabile in tema di limiti orari della prestazione di lavoro sostitutiva; la Corte sottolinea la coerenza normativa con l'art. 54 d.lgs. 274/2000.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna apre un giudizio autonomo in cui il giudice può applicare una pena diversa e anche più grave rispetto a quella contenuta nel decreto.
  • La sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. può avvenire in assenza di opposizione dell'imputato e non richiede necessariamente una sua espressa adesione.
  • La durata complessiva del lavoro di pubblica utilità può essere calcolata per ragguaglio della pena pecuniaria (criterio 250 euro = 1 giorno) e il limite massimo della prestazione giornaliera (8 ore) è stabilito dall'art. 54 d.lgs. 274/2000 e va rispettato.
  • Per un motivo di cassazione fondato sulla carenza di motivazione occorre indicare in modo specifico le ragioni concrete per cui la motivazione fornita sarebbe insufficiente; censure generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • Quando si contesta la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità è utile verificare sia la corretta applicazione del criterio di ragguaglio sia la regolarità procedurale (es. presenza o meno di opposizione), poiché la mancanza di opposizione rende lecita la sostituzione senza consenso formale.

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