Cassazione Penale, Sentenza n. 26992/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petizione avverso l'ordinanza del 16/06/2022 della Corte d'appello di Catania (giudice dell'esecuzione) che aveva revocato l'ordinanza del 15/12/2021 con la quale un precedente giudice dell'esecuzione aveva concesso la sospensione condizionale della pena derivante dalla sentenza della Corte d'appello del 9/11/2018 (definitiva il 2/12/2019). La ricorrente sosteneva che i precedenti penali annotati nel casellario erano relativi a decreti penali di condanna per reati depenalizzati e perciò il beneficio doveva essere concesso; il Procuratore generale aveva proporre opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., contestando la legittimità della concessione perché avrebbe richiesto una rivalutazione di merito e un giudizio prognostico in contrasto con le valutazioni già svolte dal giudice della cognizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'opposizione ex art. 667, comma 4, non era ammissibile nel caso di specie (strumento tipico e limitato ai soli casi previsti dalla legge) e ha quindi annullato il provvedimento impugnato; ha poi riqualificato l'opposizione del PM in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p. e, nel merito di tale ricorso, ha accertato che il giudice dell'esecuzione non poteva concedere la sospensione condizionale della pena che è riconoscibile solo dal giudice della cognizione in base all'art. 163 c.p., mentre in sede esecutiva il beneficio può essere concesso solo nelle ipotesi di applicazione delle regole sul concorso formale o sulla continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del 16/06/2022 sia l'ordinanza del 15/12/2021. Ha disposto la riqualificazione dell'opposizione proposta dal pubblico ministero (art. 667, comma 4) in ricorso per cassazione (art. 666, comma 6) e, decidendo su tale ricorso, ha ritenuto che il provvedimento che aveva concesso la sospensione condizionale della pena fosse illegittimo perché adottato dal giudice dell'esecuzione, che non può sostituirsi al giudice della cognizione nella valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'art. 163 c.p. P.Q.M.: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, riqualificata l'opposizione del PM, annulla senza rinvio anche l'ordinanza della Corte d'appello di Catania.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e dei relativi rimedi; richiamato per la riqualificazione dell'opposizione in ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Rimedio speciale di opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione che è tipico e ammesso solo nei casi espressamente previsti: nel caso di specie la Corte ha ritenuto l'opposizione inammissibile e ha proceduto alla sua riqualificazione.
art. 676 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento davanti al giudice dell'esecuzione comunque richiamate nel contesto procedurale del giudizio esecutivo.
art. 164 cod. pen.
Richiesto per il giudizio prognostico favorevole; la Corte ha richiamato la necessità che il giudizio prognostico conforme all'art. 164 sia formulato dal giudice competente senza travalicare le valutazioni già compiute dal giudice della cognizione.
art. 163 cod. pen.
Stabilisce le condizioni oggettive e soggettive per la sospensione condizionale della pena: la Corte ha affermato che tale valutazione compete al giudice della cognizione e non al giudice dell'esecuzione, salvo le eccezioni (concorso formale o continuazione).
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. è uno strumento tipico e non è ammissibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; un'utilizzazione impropria può essere riqualificata in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione nella valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.); dunque, salvo i casi di applicazione automatica connessi con il concorso formale o la continuazione, il beneficio deve essere riconosciuto dal giudice che ha deciso nel merito.
- Se i precedenti penali risultano da decreti penali relativi a reati depenalizzati e già noti al giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione non può formulare valutazioni autonome in contrasto con quelle già espresse in sede di cognizione.
- In caso di impiego errato di rimedi processuali speciali, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio i provvedimenti adottati da giudici che non erano legittimati a pronunciarsi, per mancanza di investitura del potere giurisdizionale richiesto.
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