Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 797/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione, - della Determinazione del 19 marzo 2026 – processo verbale n. -OMISSIS- - con cui la Commissione Medica Centrale dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, ha giudicato il signor -OMISSIS- affetto da «OD:FACO+IOL, PER IL RESTO NEI LIMITI» e ha espresso il seguente provvedimento medico legale: «NON IDONEO QUALE PA/SMZ. IDONEO PA/CSL», con la seguente motivazione: «le risultanze degli ulteriori accertamenti sanitari effettuati, nonchè l’insieme degli elementi clinici, amnestici e documentali raccolti, risultano non compatibili con i parametri previsti per l’idoneità al SMZ»; - del parere tecnico del 9 febbraio 2026, con cui il Servizio Sanitario Subacquei ed Incursori “-OMISSIS-” del Comando Raggruppamento – COMSUBIN – ha espresso il seguente parere tecnico «controindicazioni permanenti allo svolgimento di attività subacquea. Si consiglia invio in C.M.C. per tramite della Marinferm giurisdizionale per valutazione quale PA/CSL»; - del verbale n. -OMISSIS- del 12 febbraio, con cui -OMISSIS- ha ritenuto il militare «idoneo al servizio militare e non idoneo alle mansioni della categoria/specialità di appartenenza – ritenuto permanentemente non idoneo alla specialità di appartenenza, si invia in CMC per valutazione idoneità PA/CSL»; - del conseguente giudizio di non idoneità al brevetto SMZ (sommozzatore); - di tutti gli altri comunque presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202600462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico-legale di non idoneità allo svolgimento del servizio specifico di palombaro/sommozzatore, unitamente agli atti sanitari presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso un Nucleo SDAI della Marina Militare e già titolare del brevetto di palombaro e dell’abilitazione al servizio sommozzatore, ha impugnato il verbale della Commissione Medica Centrale dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare del 19 marzo 2026, con diagnosi «OD:FACO+IOL, PER IL RESTO NEI LIMITI» e giudizio di non idoneità quale PA/SMZ, pur essendo stato ritenuto idoneo al servizio militare e idoneo quale PA/CSL. Ha inoltre impugnato il parere tecnico del Servizio Sanitario Subacquei ed Incursori del COMSUBIN, il precedente verbale medico del 12 febbraio 2026 e il conseguente giudizio di non idoneità al brevetto sommozzatore. Dal testo emergono, a sostegno del ricorso, la documentazione medica del Centro di Selezione della Marina Militare del 14 gennaio 2026, che lo aveva dichiarato idoneo al mantenimento del brevetto PA/SMZ, e una relazione medico-legale di contestazione del giudizio impugnato. L’Amministrazione ha depositato una relazione amministrativa il 20 maggio 2026. Il giudice non ha ancora definito i motivi di legittimità né la domanda cautelare, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico indipendente sull’effettivo possesso dei requisiti sanitari per le mansioni di palombaro/sommozzatore.

La decisione

Il TAR, senza decidere nel merito il ricorso o la domanda cautelare, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando l’Unità Sanitaria Territoriale RFI S.p.A. di Bologna di effettuare l’accertamento tramite una specifica Commissione medica. La verificazione dovrà stabilire se il ricorrente possieda i requisiti di idoneità per lo svolgimento delle mansioni PA/SMZ. Il Ministero dovrà trasmettere al verificatore la documentazione relativa alla visita medica già effettuata. L’incombente dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2026; il verificatore dovrà trasmettere una bozza di relazione entro il 10 settembre 2026, consentire alle parti e ai consulenti di formulare osservazioni entro dieci giorni e depositare la relazione definitiva nei dieci giorni successivi. I difensori e i consulenti medici di fiducia potranno assistere alla verificazione, previa comunicazione almeno cinque giorni prima. Le spese sono state poste provvisoriamente a carico del ricorrente, con riserva di porle definitivamente a carico della parte soccombente. È stata fissata la camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per il prosieguo della domanda cautelare; il ricorrente è stato onerato della notificazione dell’ordinanza all’organo verificatore e all’Amministrazione anche presso la sede reale. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre l’accertamento tecnico mediante un organismo sanitario terzo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per giustificare l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare dipende dall’accertamento di requisiti sanitari specialistici e nel fascicolo risultano valutazioni mediche divergenti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. affidandola a un organismo sanitario terzo rispetto alle parti.
  • La verificazione deve essere organizzata secondo criteri idonei a garantire il contraddittorio tecnico: trasmissione della documentazione amministrativa al verificatore, preavviso alle parti e ai consulenti, possibilità di formulare osservazioni sulla bozza e obbligo del verificatore di darne conto nella relazione definitiva.
  • In una fase istruttoria anteriore alla decisione cautelare, le spese della verificazione possono essere poste provvisoriamente a carico della parte che l’ha richiesta o che risulta maggiormente interessata all’accertamento, con riserva di imputazione definitiva all’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.