Ordinanza n. 797/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione, - della Determinazione del 19 marzo 2026 – processo verbale n. -OMISSIS- - con cui la Commissione Medica Centrale dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, ha giudicato il signor -OMISSIS- affetto da «OD:FACO+IOL, PER IL RESTO NEI LIMITI» e ha espresso il seguente provvedimento medico legale: «NON IDONEO QUALE PA/SMZ. IDONEO PA/CSL», con la seguente motivazione: «le risultanze degli ulteriori accertamenti sanitari effettuati, nonchè l’insieme degli elementi clinici, amnestici e documentali raccolti, risultano non compatibili con i parametri previsti per l’idoneità al SMZ»; - del parere tecnico del 9 febbraio 2026, con cui il Servizio Sanitario Subacquei ed Incursori “-OMISSIS-” del Comando Raggruppamento – COMSUBIN – ha espresso il seguente parere tecnico «controindicazioni permanenti allo svolgimento di attività subacquea. Si consiglia invio in C.M.C. per tramite della Marinferm giurisdizionale per valutazione quale PA/CSL»; - del verbale n. -OMISSIS- del 12 febbraio, con cui -OMISSIS- ha ritenuto il militare «idoneo al servizio militare e non idoneo alle mansioni della categoria/specialità di appartenenza – ritenuto permanentemente non idoneo alla specialità di appartenenza, si invia in CMC per valutazione idoneità PA/CSL»; - del conseguente giudizio di non idoneità al brevetto SMZ (sommozzatore); - di tutti gli altri comunque presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio medico-legale di non idoneità allo svolgimento del servizio specifico di palombaro/sommozzatore, unitamente agli atti sanitari presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso un Nucleo SDAI della Marina Militare e già titolare del brevetto di palombaro e dell’abilitazione al servizio sommozzatore, ha impugnato il verbale della Commissione Medica Centrale dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare del 19 marzo 2026, con diagnosi «OD:FACO+IOL, PER IL RESTO NEI LIMITI» e giudizio di non idoneità quale PA/SMZ, pur essendo stato ritenuto idoneo al servizio militare e idoneo quale PA/CSL. Ha inoltre impugnato il parere tecnico del Servizio Sanitario Subacquei ed Incursori del COMSUBIN, il precedente verbale medico del 12 febbraio 2026 e il conseguente giudizio di non idoneità al brevetto sommozzatore. Dal testo emergono, a sostegno del ricorso, la documentazione medica del Centro di Selezione della Marina Militare del 14 gennaio 2026, che lo aveva dichiarato idoneo al mantenimento del brevetto PA/SMZ, e una relazione medico-legale di contestazione del giudizio impugnato. L’Amministrazione ha depositato una relazione amministrativa il 20 maggio 2026. Il giudice non ha ancora definito i motivi di legittimità né la domanda cautelare, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico indipendente sull’effettivo possesso dei requisiti sanitari per le mansioni di palombaro/sommozzatore.
La decisione
Il TAR, senza decidere nel merito il ricorso o la domanda cautelare, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando l’Unità Sanitaria Territoriale RFI S.p.A. di Bologna di effettuare l’accertamento tramite una specifica Commissione medica. La verificazione dovrà stabilire se il ricorrente possieda i requisiti di idoneità per lo svolgimento delle mansioni PA/SMZ. Il Ministero dovrà trasmettere al verificatore la documentazione relativa alla visita medica già effettuata. L’incombente dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2026; il verificatore dovrà trasmettere una bozza di relazione entro il 10 settembre 2026, consentire alle parti e ai consulenti di formulare osservazioni entro dieci giorni e depositare la relazione definitiva nei dieci giorni successivi. I difensori e i consulenti medici di fiducia potranno assistere alla verificazione, previa comunicazione almeno cinque giorni prima. Le spese sono state poste provvisoriamente a carico del ricorrente, con riserva di porle definitivamente a carico della parte soccombente. È stata fissata la camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per il prosieguo della domanda cautelare; il ricorrente è stato onerato della notificazione dell’ordinanza all’organo verificatore e all’Amministrazione anche presso la sede reale. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l’accertamento tecnico mediante un organismo sanitario terzo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare dipende dall’accertamento di requisiti sanitari specialistici e nel fascicolo risultano valutazioni mediche divergenti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. affidandola a un organismo sanitario terzo rispetto alle parti.
- La verificazione deve essere organizzata secondo criteri idonei a garantire il contraddittorio tecnico: trasmissione della documentazione amministrativa al verificatore, preavviso alle parti e ai consulenti, possibilità di formulare osservazioni sulla bozza e obbligo del verificatore di darne conto nella relazione definitiva.
- In una fase istruttoria anteriore alla decisione cautelare, le spese della verificazione possono essere poste provvisoriamente a carico della parte che l’ha richiesta o che risulta maggiormente interessata all’accertamento, con riserva di imputazione definitiva all’esito del giudizio.
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