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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11613/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cavicchio era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. per avere occupato arbitrariamente parte dell'arenile della riviera di Gaeta collocandovi attrezzature da spiaggia (aste di ombrelloni e lettini). Ha impugnato la sentenza denunciando: 1) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica (richiamando l'art. 54 cod. nav.) perché, secondo lui, si era limitato a noleggiare giornalmente le attrezzature che i clienti posizionavano autonomamente; 2) irregolarità nell'individuazione dell'autore e uso illegittimo delle sue dichiarazioni (richiamando gli artt. 63 cod. pen. e 195, comma 7, cod. proc. pen.); 3) carenza di motivazione rispetto alla confisca delle attrezzature, misura facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa all'impugnazione del diritto/merito (confermando la ricostruzione del Tribunale che aveva ritenuto integrata la fattispecie dell'art. 1161 cod. nav. per l'installazione preventiva di aste e lettini che occupavano il demanio), mentre ha ritenuto fondato il motivo relativo alla confisca. Pertanto ha annullato la sentenza limitatamente alla misura ablativa della confisca e ha rinviato al Tribunale di Cassino per nuovo esame su tale punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 1161 Codice della Navigazione

    La Corte ha ritenuto integrata la contravvenzione per l'installazione sull'arenile di strutture balneari (aste di ombrelloni, lettini) posizionate prima dell'arrivo della clientela, con continuità e natura commerciale, idonea ad impedire la libera fruizione del demanio

  • art. 54 Codice della Navigazione

    Richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione della condotta; la Corte ha però ritenuto che, alla luce dei fatti accertati, l'operato integrasse la fattispecie dell'art. 1161 e non fosse assorbito dalla censura proposta sotto l'art. 54

  • art. 63 Codice Penale

    Il ricorrente aveva censurato l'utilizzo delle proprie dichiarazioni; la Corte ha osservato che anche escludendo tali dichiarazioni rimanevano elementi probatori indipendenti che rendevano individuato il responsabile

  • art. 195, comma 7, Codice di Procedura Penale

    Contestata la regolarità dell'individuazione; la Corte ha ritenuto che, oltre alla segnalazione della persona non identificata, l'attività di noleggio svolta dall'imputato fosse stata comunque riscontrata dagli accertamenti, sicché l'identificazione risultava sufficiente

  • art. 240, comma 1, Codice Penale

    La confisca è misura facoltativa e richiede adeguata motivazione nella parte motiva della sentenza; la Corte ha annullato la confisca perché nel corpo della motivazione tale valutazione era assente, essendo la confisca riportata solo nel dispositivo

  • Regolamento comunale sulla fruibilità dell'arenile (norma locale richiamata)

    Il regolamento prevedeva che fossero i singoli utenti a posizionare le attrezzature noleggiate; la Corte ha rilevato che nel caso concreto le attrezzature erano state installate prima dell'arrivo della clientela, in violazione del regolamento e a sostegno della qualificazione penale

Massime di principio

  • La mera attività di noleggio giornaliero di ombrelloni e lettini non esclude, se gli oggetti sono installati prima dell'arrivo dei clienti e con continuità, la configurabilità della contravvenzione di occupazione arbitraria del demanio (art. 1161 cod. nav.)
  • Se l'installazione di attrezzature impedisce concretamente la fruizione libera dell'arenile da parte di altri bagnanti, la condotta può essere qualificata come occupazione abusiva anche quando l'attività è svolta su base quotidiana e a fronte di noleggio
  • La Corte può reggere la condanna anche quando alcune prove o dichiarazioni sono contestate o ritenute invalide, purché esistano riscontri indifferenti (es. verbali dei Carabinieri, constatazioni sull'arenile) che identificano l'autore della condotta
  • La confisca, essendo una misura facoltativa, richiede una motivazione specifica e distinta nella parte motiva della sentenza; la sua assenza comporta l'annullamento della misura con rinvio per nuovo esame
  • In Cassazione non è ammesso introdurre nuovi elementi di fatto non emersi nel processo di merito; i ricorsi devono confrontarsi con gli argomenti decisivi della pronuncia impugnata

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