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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32533/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società cooperativa in liquidazione, già cancellata dal Registro delle Imprese, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il suo reclamo ex art. 18 l.fall. contro la dichiarazione di fallimento/insolvenza pronunciata dal Tribunale. La vicenda nasceva dall'istanza di fallimento proposta da una società di assicurazione che aveva prestato fideiussione nell'ambito di una polizza a garanzia delle obbligazioni assunte in un appalto pubblico. La ricorrente ha censurato: 1) la validità della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione, sostenendo che, essendo la società cancellata, la notifica personale al liquidatore fosse nulla e che dovesse seguirsi la disciplina dell'art. 15 l.fall.; 2) la legittimazione dell'istante ex art. 6 l.fall., assumendo che il fideiussore non avesse pagato il debito garantito e quindi non fosse ancora creditore legittimato a chiedere il fallimento; 3) l'efficacia della polizza e, conseguentemente, la stessa legittimazione dell'istante, motivo poi rimasto assorbito. La resistente ha sostenuto la correttezza della notificazione e la propria qualità di creditore/fideiussore escusso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo valida e perfino più garantista la notificazione eseguita personalmente presso il liquidatore di una società già cancellata, rispetto al meccanismo ordinario previsto dall'art. 15 l.fall. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il fideiussore escusso non ha legittimazione a chiedere il fallimento del debitore principale se non ha ancora pagato il debito garantito, poiché prima del pagamento non sorge né il credito di regresso né la surrogazione. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, per nuovi accertamenti di fatto. La Corte ha anche precisato, in via di principio, che il giudice di legittimità può revocare direttamente la dichiarazione di fallimento solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, altrimenti deve rinviare al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 15 legge fallimentare

    la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione segue un regime speciale; se la notifica via PEC non riesce, si procede con accesso dell'ufficiale giudiziario alla sede e, solo in ultima istanza, con deposito in casa comunale; tale disciplina non impedisce l'uso di una forma di notifica più garantista per il debitore.

  • art. 18 legge fallimentare

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto del giudizio a quo.

  • art. 6 legge fallimentare

    la legittimazione a chiedere il fallimento spetta al creditore; la qualità di creditore deve essere effettiva, non essendo sufficiente la mera pendenza di azioni di garanzia o di regresso non ancora sorte.

  • art. 145 cod. proc. civ.

    regola generale delle notificazioni alle persone giuridiche, distinta dal regime speciale fallimentare; può essere utilizzata anche se più tutelante, ma non è imposta dall'art. 15 l.fall.

  • art. 1953 c.c.

    l'azione di rilievo del fideiussore non attribuisce, di per sé, la qualità di creditore concorsuale idonea a legittimare l'istanza di fallimento.

  • art. 61, comma 2, legge fallimentare

    il fideiussore non vanta un credito di regresso prima del pagamento e non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale prima dell'adempimento della garanzia.

  • art. 384 comma 2 c.p.c.

    la Cassazione può decidere nel merito solo se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti deve cassare con rinvio.

  • art. 147 T.U. Spese di giustizia

    in caso di revoca della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, occorre accertare a chi sia imputabile l'apertura ai fini dell'addebito delle spese.

  • art. 389 d.lgs. n. 14 del 2019

    disposizione transitoria richiamata per l'applicabilità del regime del Codice della crisi già ai giudizi pendenti introdotti ex art. 18 l.fall.

  • art. 366 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

    ha sostituito la disciplina dell'art. 147 T.U. Spese di giustizia, prevedendo che la corte d'appello accerti l'imputabilità dell'apertura della procedura quando revoca la liquidazione giudiziale.

  • art. 1 legge fallimentare

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai presupposti soggettivi dell'assoggettabilità al fallimento.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di nullità processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione delle allegazioni e prove.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rappresenta il vizio di violazione di legge dedotto per i primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    rappresenta il vizio di nullità della sentenza/procedimento dedotto nei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    rappresenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.

  • art. 1 legge n. 348/1982

    richiamato nel terzo motivo per contestare l'efficacia della polizza fideiussoria.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il regime speciale di notificazione dell'art. 15 l.fall. è finalizzato a coniugare celerità della procedura e diritto di difesa dell'imprenditore; una notificazione effettuata con modalità diverse è valida se, nel caso concreto, risulta più garantista per il debitore e gli consente un'effettiva difesa.
  • La legittimazione a chiedere il fallimento spetta solo al creditore in senso sostanziale; il fideiussore escusso che non abbia ancora adempiuto non acquisisce la qualità di creditore concorsuale per il solo fatto di aver agito in giudizio per il rilievo o per la tutela della garanzia.
  • Il diritto di regresso e la surrogazione del fideiussore sorgono solo dopo il pagamento dell'obbligazione garantita; prima di tale pagamento non esiste un credito, neppure condizionale, idoneo a fondare l'istanza di fallimento.
  • In sede di cassazione, la revoca diretta della dichiarazione di fallimento e la regolazione delle spese sono possibili solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in caso contrario la causa va rinviata al giudice di merito per i necessari approfondimenti.
  • In materia di notificazioni alle persone giuridiche, la disciplina speciale concorsuale prevale sul regime ordinario solo quanto alle forme minime richieste, ma non impedisce l'adozione di una notifica che offra al destinatario una tutela difensiva maggiore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeInadempimentoMora
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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