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Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 23.12.2024, prot. n.-OMISSIS-, notificato in pari data, di rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 52, L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18.04.2013, c.d. ‘White List’, presentata dalla -OMISSIS- SRL e contestuale decreto avente valore di informativa antimafia interdittiva; - del connesso e conseguente provvedimento del Ministero dell’Interno – Struttura per la prevenzione antimafia del 10.01.2025, prot. n.-OMISSIS-, di cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall’art. 30, co. 6, D.L. n.189/2016 della -OMISSIS- SRL; - del connesso e conseguente provvedimento della Camera di Commercio delle Marche del 24.01.2025, prot. n. -OMISSIS-, di ritiro alla -OMISSIS- SRL delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di installazione impianti e conseguente iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art.9 DPR n.581/95 nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative della cessazione; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito; nonché per la condanna ai sensi dell’art.30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto derivante dai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202500102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione nella white list con contestuale informazione antimafia interdittiva, cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori e ritiro delle abilitazioni camerali all'esercizio dell'attività di installazione di impianti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento prefettizio del 23 dicembre 2024, con cui era stata respinta la domanda di iscrizione nella white list ed era stata adottata contestualmente un'informazione antimafia interdittiva, nonché gli atti consequenziali del Ministero dell'Interno e della Camera di Commercio. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che il trasferimento della sede legale nelle Marche rispondeva a effettive esigenze commerciali e che l'impresa era realmente operativa sul territorio, con un numero adeguato di dipendenti, cantieri e rilevanti volumi d'affari. Ha contestato l'attendibilità dei sopralluoghi e le valutazioni prefettizie sull'insufficiente operatività della sede. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento dei fatti circa la ritenuta coincidenza della sede della ricorrente con sedi o attività di società riconducibili a soggetti vicini alla criminalità organizzata. Con il terzo motivo ha censurato l'irragionevolezza della prognosi di infiltrazione mafiosa, sostenendo che i rapporti familiari e le frequentazioni valorizzate dall'Amministrazione erano remoti, indiretti o interrotti e non accompagnati da elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare un'agevolazione non occasionale della criminalità organizzata. Ha inoltre contestato specifiche frequentazioni dei soci amministratori. Con il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti ministeriale e camerale. Con il quinto motivo ha chiesto il risarcimento del danno, quantificato in relazione alla perdita economica conseguente alla risoluzione di un contratto di subappalto. La società aveva inoltre chiesto l'ammissione di prove testimoniali sull'operatività della sede e sui rapporti familiari ed economici.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la società alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori a favore del Ministero dell'Interno e in euro 1.000 oltre accessori a favore della Camera di Commercio. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la società non ha fornito una spiegazione plausibile del fatto che i soci amministratori, salvo un breve periodo, non risiedessero nel territorio in cui l'impresa avrebbe avuto il proprio centro operativo, pur trattandosi di una nuova attività edile ad alta intensità di lavoro, operante in subappalto e senza un institore locale. Il giudice ha valorizzato anche il trasferimento della sede, la successiva richiesta di non procedere con la precedente iscrizione nell'Anagrafe antimafia, la nuova domanda di iscrizione nella white list e le incongruenze relative a dipendenti, sedi, fatturato e distribuzione territoriale dell'attività. Da tali elementi non è stata ritenuta irragionevole la valutazione prefettizia secondo cui il trasferimento della sede poteva essere finalizzato a sottrarre l'impresa alle verifiche della precedente Prefettura. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché la valutazione prefettizia si fondava non su un singolo rapporto familiare, ma su un quadro complessivo comprendente legami di parentela e affinità con soggetti coinvolti in vicende di criminalità mafiosa, rapporti societari e imprenditoriali, coincidenze di sedi e domicili, frequentazioni, recenti indagini penali e l'immediata crescita economica della nuova impresa, operante in più territori. Il TAR ha ritenuto che tali elementi, considerati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non, rendessero ragionevole la prognosi di infiltrazione e di agevolazione non occasionale del gruppo mafioso. Il carattere risalente di alcuni fatti e il trasferimento di alcuni familiari in altre città non sono stati ritenuti sufficienti a escludere l'attualità del pericolo, non essendo stato dimostrato il reale superamento della situazione di rischio. Il sindacato giurisdizionale, pur pieno, non può sostituire la valutazione prefettizia quando questa sia fondata su un quadro indiziario concreto, coerente e non illogico. Il quarto motivo è stato respinto perché gli atti ministeriale e camerale erano consequenziali a un provvedimento prefettizio ritenuto legittimo. Il quinto motivo risarcitorio è stato respinto per mancanza di un danno ingiusto, non essendo stata accertata alcuna illegittimità amministrativa; inoltre, la tutela cautelare d'appello aveva consentito la prosecuzione dell'attività e dei contratti privati e la ricorrente non aveva insistito nelle conclusioni sul danno relativo al cantiere indicato. Le istanze testimoniali sono state ritenute irrilevanti o inidonee a modificare l'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 52 e 52-bis, l. 190/2012

    l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 “tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria”

    L'iscrizione nella white list sostituisce la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria anche per contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'iscrizione è stata disposta.

  • artt. 84, comma 4, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011

    Costituiscono la base normativa del potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia interdittiva e di valutare il pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La misura di prevenzione collaborativa non è stata applicata perché gli elementi acquisiti sono stati ritenuti indicativi di un'immedesimazione dell'impresa in contesti mafiosi e dell'assenza di una prognosi di bonificabilità.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stata accertata l'illegittimità degli atti e, quindi, non sussisteva un danno ingiusto.

  • art. 55, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nella precedente fase cautelare per la valutazione sommaria delle censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto esaminate tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione, reputando non necessaria una specifica trattazione delle doglianze o istanze istruttorie irrilevanti.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e può fondarsi su una prognosi probabilistica formulata secondo il criterio del più probabile che non; non è necessario che l'infiltrazione mafiosa si sia già verificata, purché il pericolo sia desunto da elementi concreti e non meramente immaginari o aleatori.
  • Nel valutare il pericolo di infiltrazione mafiosa, il Prefetto deve considerare unitariamente e coordinatamente gli elementi indiziari, comprendendo, se complessivamente significativi, rapporti familiari o affettivi, cointeressenze societarie e imprenditoriali, coincidenze di sedi o domicili, frequentazioni, precedenti e vicende giudiziarie, caratteristiche dell'impresa e modalità del suo sviluppo economico.
  • I rapporti di parentela o affinità non sono, da soli, necessariamente sufficienti a giustificare un'interdittiva; tuttavia, quando si inseriscono in un quadro più ampio di relazioni economiche, societarie e criminali, possono costituire una via di accesso alla gestione dell'impresa e concorrere a fondare la prognosi di condizionamento mafioso.
  • Il decorso del tempo o il trasferimento di alcuni soggetti in altre località non fanno venir meno automaticamente il pericolo di infiltrazione mafiosa: occorre la sopravvenienza e l'accertamento di fatti idonei a dimostrare il reale superamento della situazione di rischio.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'interdittiva antimafia è pieno quanto alla verifica dell'ampiezza e della rilevanza del quadro indiziario e della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi prefettizia, ma non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza quando quest'ultima non risulti illogica.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all'impugnazione di un'interdittiva antimafia presuppone l'accertamento dell'illegittimità dell'atto e di un danno ingiusto; in mancanza di tale accertamento, il risarcimento non può essere riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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