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Sentenza

Sentenza n. 15213/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - della nota resa da Mediocredito Centrale in data 20 gennaio 2026, nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale nonché per l’accertamento ex art. 116 cod.proc.amm. del diritto di -OMISSIS- a prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso trasmesse nei giorni 11 e 12 dicembre 2025 e il conseguente ordine ex art. 116, co. 4 cod.proc.amm. a Mediocredito Centrale di esibire integralmente la documentazione richiesta da -OMISSIS- con le predette istanze di accesso;

Giustizia amministrativa202601974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti istruttori relativi ai procedimenti di inefficacia di venti garanzie agevolate, adottato il 20 gennaio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società, per esercitare le proprie prerogative difensive in diversi procedimenti di inefficacia di garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI, aveva presentato venti istanze di accesso documentale chiedendo la documentazione ispettiva trasmessa dalla Banca d'Italia a Mediocredito Centrale e posta a fondamento dell'avvio dei procedimenti, nonché gli atti e i provvedimenti presupposti, inclusa la richiesta di accesso formulata da MCC alla Banca d'Italia. MCC aveva consentito l'accesso al solo report del 15 luglio 2025 e negato quello ai rapporti ispettivi integrali, alle ulteriori relazioni e note di vigilanza e alla documentazione acquisita tramite autorità giudiziarie in procedimenti penali, invocando il segreto di vigilanza e il segreto istruttorio; aveva inoltre osservato che parte della documentazione era già nella disponibilità della società o consultabile nel portale del Fondo. La ricorrente ha impugnato il diniego parziale con ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l'esibizione integrale. MCC ha eccepito l'inammissibilità per parcellizzazione dell'iniziativa processuale in più giudizi e ha resistito nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per parcellizzazione: nel processo amministrativo la regola è l'impugnazione con un unico ricorso di un solo provvedimento, mentre il ricorso cumulativo è eccezionale. Nel merito ha accolto la domanda quanto agli atti istruttori trasmessi dalla Banca d'Italia a MCC e posti a fondamento dei procedimenti: sussiste un interesse diretto, attuale e concreto e il segreto di vigilanza non è opponibile, poiché la stessa Banca d'Italia, interpellata quale controinteressata, aveva dichiarato di non ravvisare ragioni ostative all'ostensione sotto tale profilo. Ha accolto anche la richiesta relativa all'istanza con cui MCC aveva chiesto accesso alla Banca d'Italia, non essendo tale atto riconducibile al segreto di vigilanza e non essendo state indicate specifiche esigenze di riservatezza. Ha invece respinto la domanda relativa alla documentazione acquisita tramite le autorità giudiziarie nei procedimenti penali: oltre a non essere stata espressamente richiesta nelle istanze, l'accesso è legittimamente escluso per gli atti ancora coperti dal segreto investigativo ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nei limiti temporali ivi previsti. Ha escluso inoltre l'obbligo di ostensione della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente o comunque accessibile tramite il portale del Fondo, per difetto della necessità dell'accesso. In accoglimento parziale ha annullato in parte il diniego e ordinato a MCC di consentire l'accesso alla documentazione indicata in motivazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    è infatti incontroversa l’esistenza di un interesse diretto, attuale e concreto ex art. 22 della legge n. 241/1990

    L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, attuale e concreto; tale requisito sussiste per gli atti istruttori posti a fondamento dei procedimenti di inefficacia e manca per documenti già nella disponibilità dell'istante o consultabili tramite il portale.

  • art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990

    va infatti osservato che, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., richiamato dall’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, gli atti d'indagine “sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”

    L'esclusione dall'accesso opera per gli atti di indagine penale ancora coperti dal segreto, entro i limiti temporali stabiliti dall'art. 329 c.p.p.

  • art. 7 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    il segreto di vigilanza di cui all’articolo 7 del T.U.B. non le è opponibile, stante la premessa del medesimo provvedimento avversato ove si dà atto che la Banca d’Italia, interpellata quale controinteressata, “ha comunicato di non ravvisare ragioni ostative all’ostensione dei documenti richiesti, con riferimento alle esigenze di tutela dell’azione di vigilanza presidiate dal segreto d’ufficio ex art. 7 T.U.B.”

    Il segreto di vigilanza non può essere opposto all'istante quando l'autorità di vigilanza, interpellata come controinteressata, abbia escluso che esso costituisca ragione ostativa all'ostensione.

  • art. 329 c.p.p.

    gli atti d'indagine “sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”

    Gli atti di indagine penale restano sottratti all'accesso finché permane il segreto investigativo, che cessa quando l'imputato può conoscerli e, in ogni caso, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

  • art. 116 c.p.a.

    Considerato che con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., parte ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego parziale all’accesso, insistendo per l’esibizione di tutta la documentazione richiesta con le predette istanze

    Il rimedio ex art. 116 c.p.a. è impiegato per contestare il diniego, anche parziale, di accesso documentale e ottenere l'esibizione dei documenti richiesti.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo sull'accesso documentale, l'istante deve dimostrare un interesse diretto, attuale e concreto; tale requisito è soddisfatto quando i documenti richiesti sono posti a fondamento di procedimenti amministrativi che lo riguardano e sono necessari per le sue esigenze difensive.
  • Il segreto di vigilanza bancaria non è opponibile all'istante quando la Banca d'Italia, interpellata quale controinteressata, abbia comunicato di non ravvisare ragioni ostative all'ostensione per la tutela dell'attività di vigilanza.
  • La richiesta di accesso rivolta dal gestore a un'autorità di vigilanza non è, per ciò solo, coperta dal segreto di vigilanza; in assenza di specifiche esigenze di riservatezza, deve essere ostesa se pertinente all'interesse qualificato dell'istante.
  • La documentazione acquisita attraverso autorità giudiziarie in procedimenti penali resta sottratta all'accesso nei limiti in cui gli atti d'indagine siano ancora coperti dal segreto previsto dall'art. 329 c.p.p.; l'esclusione non può estendersi oltre la persistenza di tale vincolo.
  • Non sussiste necessità di accesso, ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per documenti già prodotti dall'istante e nella sua disponibilità o comunque accessibili tramite il canale telematico ufficiale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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