Cassazione Penale, Sentenza n. 1897/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di legge riguardo la disciplina della prescrizione: la difesa contestava che la Corte d'appello non aveva riconosciuto l'intervenuta prescrizione applicando la normativa vigente al momento della consumazione del reato (primi mesi del 2003), normativa secondo la quale il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rilevava anche ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione e quindi avrebbe comportato l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto applicabile, al momento del fatto (circa 2003), il testo previgente dell'art. 157 cod. pen., che richiedeva di tener conto, nel determinare il tempo di prescrizione, della pena massima rilevante tenuto conto dell'aumento per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti; inoltre il testo allora vigente disponeva che, in caso di concorso di aggravanti e attenuanti, si applicassero le disposizioni dell'art. 69 (cioè il bilanciamento). Alla luce di ciò, anche considerando l'equivalenza o la subvalenza della recidiva rispetto alle attenuanti, il termine prescrizionale risultava già maturato (termine massimo individuato fino a 15 anni con atti interruttivi), dunque la condanna di merito doveva essere annullata per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma del reato (ricettazione). Nel caso di specie il fatto è stato ricondotto alla fattispecie lieve del capoverso e valutata l'attenuante di cui al comma terzo.
art. 157 c.p. (testo previgente alla riforma 2005)
"per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti"; ".. nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si applicano a tale effetto le disposizioni dell'art. 69"
La Corte ha ritenuto che, per i fatti consumati nel 2003, dovesse applicarsi questo testo: ciò imponeva di valutare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti anche ai fini del calcolo della prescrizione, con conseguente aumento del termine prescrizionale laddove la recidiva incidesse sulla pena massima.
art. 157 c.p. (testo vigente dopo la riforma)
Il testo post-riforma (2005) non consente che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 influisca sul calcolo della pena massima ai fini della prescrizione; la Corte ha tuttavia precisato che, quando si determina quale disciplina sia di maggior favore, occorre confrontare concretamente le discipline succedutesi.
art. 69 c.p.
Norma sul confronto (bilanciamento) tra circostanze aggravanti e attenuanti. Il testo previgente dell'art. 157 richiamava l'art. 69 ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 161 c.p.
Norma sugli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione; la Corte ha considerato che, tenuto conto degli atti interruttivi e della recidiva, il termine massimo prescrizionale poteva arrivare fino a 15 anni.
legge 251/2005
Riforma che ha modificato la disciplina della prescrizione (tra le norme coinvolte, l'art. 157). La questione principale era quale versione normativa fosse applicabile: quella anteriore al 2005 (più favorevole al ricorrente nel caso concreto).
art. 2 c.p.
Principio del "favor rei" nella successione di leggi nel tempo: va applicata la legge più favorevole al reo, valutando concretamente le differenze tra le discipline succedutesi.
DL 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte dalla Procura Generale; la Procura aveva concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Massime di principio
- Quando si calcola la prescrizione occorre applicare la normativa più favorevole al reo valutando concretamente le differenze tra la disciplina vigente al momento del fatto e quella successiva.
- Per i reati di ricettazione, se non vi è prova certa della data di acquisizione del bene, il momento consumativo va individuato, in favore del reo, in prossimità della data del reato presupposto; questo può incidere fortemente sulla maturazione della prescrizione.
- La recidiva ad effetto speciale incide sul calcolo della prescrizione (aumentando la pena di riferimento); tuttavia, se la normativa applicabile al fatto prevede il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ai fini della prescrizione, tale bilanciamento deve essere effettuato anche per determinare il termine prescrizionale.
- In presenza di successione normativa, l'operazione di scelta della legge applicabile è concreta: bisogna comparare gli effetti pratici delle diverse discipline sul trattamento sanzionatorio e sulla prescrizione per stabilire quale sia di maggior favore.
- Se, applicando la norma più favorevole e considerando gli atti interruttivi e i termini decorrenti, risulta che la prescrizione è già decorso, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
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