Cassazione Penale, Sentenza n. 20039/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. con doglianza unica di violazione di legge relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate in relazione al reato di furto continuato aggravato di energia elettrica, chiedendo pertanto diversa valutazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in Cassazione solo i motivi che attengono alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia del giudice, nonché le censure relative all'illegalità della pena (ad esempio se la sanzione è fuori dai limiti edittali). Le doglianze sulla determinazione della pena che rientrano nella discrezionalità del giudice e non traducono in illegittimità della sanzione sono inammissibili. Pertanto il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato in appello; la Corte chiarisce che contro la sentenza emessa ex art. 599-bis sono ammissibili in Cassazione solo censure limitate (formazione della volontà delle parti, consenso del procuratore generale, contenuto difforme della pronuncia, e illegittimità della sanzione).
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità de plano per i ricorsi avverso il concordato in appello; il Collegio richiama tale disposizione nel quadro della disciplina dell'inammissibilità.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Riferimento storico/interpretativo al patteggiamento in appello: il rapporto negoziale tra parti consacrato in sentenza non può essere modificato unilateralmente salvo ipotesi di illegittimità della pena.
art. 129 cod. proc. pen.
Citato come riferimento alle condizioni di proscioglimento; la Corte ritiene inammissibili censure riferite alla mancata valutazione di tali condizioni se rinunciate con il concordato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e il contributo alla Cassa delle Ammende; applicata per il pagamento di euro 4.000,00 a carico del ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Sezioni Unite, decisione 27/10/2022 (informazione provvisoria 18/2022)
Le Sezioni Unite hanno precisato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di concordato in appello anche per dedurre la violazione di legge relativa all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado; ciò segnala limiti non assoluti all'inammissibilità dei motivi in tali casi.
Massime di principio
- Nei casi di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. le impugnazioni in Cassazione sono generalmente limitate: sono ammissibili censure sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del procuratore generale, sul contenuto difforme della pronuncia e sull'illegalità della pena (es. sforamento dei limiti edittali).
- Le lamentele che riguardano la discrezionalità del giudice nel valutare circostanze attenuanti o aggravanti (quali il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non traducono in illegittimità della sanzione (p.es. pena fuori dai limiti di legge).
- Se si ritiene che sussista un vizio nella formazione del consenso al concordato (pressioni, assenza di informazione, incompetenza del procuratore speciale, difetto di consenso del PG), tali profili devono essere evidenziati perché sono tra i motivi che la Corte ammette in sede di cassazione.
- Se esiste una questione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado, dopo la decisione delle Sezioni Unite del 27/10/2022 tale motivo può essere fatto valere in Cassazione anche contro la sentenza di concordato in appello.
- Chi intenda contestare la quantificazione della pena dopo un concordato dovrebbe verificare se la censura può essere ricondotta all'illegalità della sanzione (p.es. violazione dei limiti edittali); altrimenti il rimedio in Cassazione è probabilmente inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per ragioni sostanziali può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; valutare il rischio di sanzioni pecuniarie prima di proporre ricorso.
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