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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01707/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il testo riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo informatico del ruolo di udienza relativo a un ricorso per cassazione. Nella precedente ordinanza del 11 luglio 2024, la Sesta Sezione penale aveva convertito il ricorso dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 18 aprile 2024 in appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. L'errore da correggere consisteva nell'annotazione informatica che riportava, invece, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende. L'ordinanza del 17 dicembre 2024 dispone quindi la rettifica del ruolo informatico affinché risulti la conversione in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

La decisione

La Corte ha accolto la segnalazione di errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo informatico del ruolo di udienza: al posto della formula di inammissibilità del ricorso deve leggersi quella di conversione in appello del ricorso e di trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. Si tratta di un provvedimento meramente rettificativo, che non decide nel merito sull'impugnazione ma ripristina il contenuto corretto della precedente ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo informatico o il ruolo di udienza contiene un errore materiale manifestamente difforme dal contenuto effettivo del provvedimento, la Corte può disporne la correzione per ripristinare la corretta volontà decisoria.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul merito dell'impugnazione, ma serve esclusivamente ad allineare il testo formalmente registrato al contenuto effettivo della decisione già assunta.
  • Se il provvedimento effettivo ha convertito il ricorso in appello e ordinato la trasmissione degli atti al giudice competente, un'annotazione informatica di inammissibilità con statuizioni accessorie incompatibili deve essere eliminata mediante rettifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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