Sentenza n. 684/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento della nota del Comune di Cagliari – Ufficio Assunzioni, trasmessa in data 11 febbraio 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di riserva di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017; della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per n. 22 posti di Istruttore Tecnico Geometra, approvata con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025, nella parte in cui non riconosce il diritto alla riserva ex art. 18 e, conseguentemente, non lo colloca nella posizione spettantegli; della determinazione dirigenziale n. 117 del 12 dicembre 2026, con la quale sono state disposte n. 16 assunzioni con decorrenza variamente dal 16 gennaio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti da assumere in virtù della riserva di legge; della determinazione dirigenziale n. 201 del 15 gennaio 2026, con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria a seguito di rinuncia/differimento, nella parte in cui non contempla il diritto del ricorrente; del bando di concorso pubblico per n. 22 posti di Istruttore Tecnico Geometra (pubblicato in data 1 agosto 2025), segnatamente degli artt. 4.2 e 11, nella parte in cui prevedono che la mancata dichiarazione del titolo di riserva nella domanda telematica equivalga a rinuncia definitiva e non consenta la rettifica di errore materiale su titolo sostanzialmente posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi – per quanto occorra – i verbali della Commissione e gli atti di formazione e approvazione della graduatoria, nella parte in cui recepiscono e applicano le suddette clausole in senso rigidamente formalistico, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva ex art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017 e alla conseguente collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito, con i conseguenti effetti giuridici (ed economici, nei limiti che verranno precisati nelle conclusioni definitive).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di riserva, clausole del bando, graduatoria finale e atti di assunzione e scorrimento nella parte relativa alla mancata considerazione della riserva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per 22 posti di Istruttore Tecnico Geometra, che prevedeva tre posti riservati agli operatori volontari che avessero concluso il servizio civile ai sensi dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017. Egli possedeva il titolo di riserva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, avendo svolto il Servizio Civile Nazionale dal 2 novembre 2005 al 1° novembre 2006 in un progetto presentato e realizzato dal Comune di Cagliari. Nella domanda telematica aveva tuttavia selezionato per errore l’opzione “NO” relativa alla riserva. Il 19 dicembre 2025, prima dell’approvazione della graduatoria del 31 dicembre 2025, aveva segnalato l’errore all’Ufficio Assunzioni e prodotto l’attestato di servizio civile. Il Comune, con nota dell’11 febbraio 2026, ha negato la valutazione del titolo richiamando le clausole del bando, secondo cui la mancata dichiarazione nella domanda telematica equivaleva a rinuncia definitiva e impediva la rettifica dell’errore materiale. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla riserva, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, sproporzione, automatismo e sviamento; l’illegittimità delle clausole del bando per contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost.; la violazione dell’art. 18 l. n. 241 del 1990, per mancata acquisizione d’ufficio della documentazione relativa al servizio civile detenuta o comunque disponibile presso il Comune; il difetto di motivazione e la mancata considerazione della tempestiva segnalazione dell’errore; nonché l’illegittimità derivata degli atti applicativi.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver comunicato alle parti la decisione di procedere con sentenza semplificata in camera di consiglio. Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che i titoli di riserva, al pari dei titoli di preferenza, non incidano sulla valutazione delle prove o del merito dei candidati, ma siano considerati nella fase successiva di formazione della graduatoria. Ne consegue che è ammissibile la loro produzione o comunicazione dopo la presentazione della domanda, purché il titolo fosse posseduto alla scadenza del termine e sia fatto valere prima della formazione della graduatoria. Tale modalità non viola la par condicio, poiché il titolo non modifica la valutazione concorsuale ma incide soltanto sull’ordine finale dei candidati. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la partecipazione dei beneficiari della riserva avviene nell’ambito dell’unico procedimento concorsuale senza necessità di un’opzione separata, nonché l’art. 16, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, che contempla la presentazione successiva della documentazione relativa ai titoli di riserva, preferenza e precedenza, e la corrispondente disciplina regolamentare comunale. Nel caso concreto, la segnalazione del 19 dicembre 2025 e la produzione dell’attestato erano anteriori all’approvazione della graduatoria del 31 dicembre 2025. Pertanto, le clausole del bando che equiparavano automaticamente la mancata selezione telematica alla rinuncia definitiva e impedivano la rettifica dell’errore materiale sono state ritenute illegittime, in quanto introducevano un aggravio procedimentale privo di giustificazione e sproporzionato rispetto alla funzione della riserva. Sono state annullate le clausole degli artt. 4.2 e 11 del bando, il diniego dell’11 febbraio 2026 e la graduatoria nella parte di interesse. L’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del candidato considerando il titolo comunicato il 19 dicembre 2025 e, ove nulla osti, riformulare la graduatoria. Gli atti di assunzione e di scorrimento non risultano annullati nel dispositivo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
La disposizione fonda il titolo di riserva a favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile; il titolo deve essere valutato nella formazione della graduatoria quando posseduto alla scadenza del termine per la domanda.
art. 60 c.p.a.
Consente al giudice, previa comunicazione alle parti, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 16, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.
La disciplina regolamentare conferma che la documentazione dei titoli di riserva può essere prodotta in un momento successivo alla domanda, prima della formazione della graduatoria, quando il titolo sia stato indicato secondo le modalità previste.
art. 18 l. n. 241/1990
È invocato dal ricorrente in relazione al dovere dell’amministrazione di acquisire d’ufficio documenti già detenuti o nella sua disponibilità; il giudice accoglie il ricorso per le ragioni sostanziali relative alla valutabilità tempestiva del titolo.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza ostano all’esclusione automatica dal beneficio per un mero errore materiale di compilazione, quando il titolo era posseduto e tempestivamente documentato prima della graduatoria.
Massime di principio
- I titoli di riserva che non incidono sulla valutazione delle prove o del merito dei candidati, ma soltanto sulla formazione della graduatoria finale, possono essere prodotti o comunicati dopo la presentazione della domanda, purché il titolo fosse posseduto alla scadenza del termine di partecipazione e sia fatto valere prima della formazione della graduatoria.
- La mancata selezione telematica di un titolo di riserva non può essere automaticamente equiparata a una rinuncia definitiva quando il candidato possedeva il titolo alla scadenza della domanda e lo abbia tempestivamente comunicato prima dell’approvazione della graduatoria.
- Una clausola del bando che imponga, a pena di decadenza, la dichiarazione del titolo di riserva già nella domanda e impedisca ogni rettifica dell’errore materiale è illegittima se introduce un aggravio procedimentale non necessario e sproporzionato, non giustificato dall’esigenza di tutelare la par condicio.
- La produzione successiva della documentazione relativa a un titolo di riserva non viola la par condicio quando il titolo non modifica la valutazione concorsuale, ma opera esclusivamente nella fase di formazione della graduatoria sulla base di una situazione già esistente alla scadenza della domanda.
- L’annullamento della clausola illegittima e dell’atto applicativo impone all’amministrazione di riesaminare la posizione del candidato secondo il vincolo conformativo della sentenza e di riformulare la graduatoria, ove il titolo risulti verificato e non sussistano ulteriori impedimenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →